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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
(R)esistono ancora le sanzioni 231 per le violazioni in materia SISTRI dopo il d.lgs. 116/2020 e l'introduzione del RENTRI?Il comma 16, art. 1, d.lgs. 116/2020, (recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), entrato in vigore il 26 settembre 2020, provvede alla riscrittura dell'art. 188 bis del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006), ove e contenuta la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che, come e noto agli addetti ai lavori, e stato soppresso (a decorrere dal 1° gennaio 2019) dall'art. 6, d.l. 135/2018, convertito con modifiche, in l. 12/2019, e sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (d'ora in poi indicato con l'acronimo RENTRI). Contestualmente, il previgente art. 188 ter, d.lgs. 152/2006, viene ad essere abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 116/2020. Le disposizioni dettate dal predetto d.l. Semplificazioni (ossia il d.l. 135/2018, come convertito l. 12/2019) che ha soppresso dal 1° gennaio 2019 il SISTRI, non hanno formalmente inciso sugli artt. 260 bis e 260 ter, d.lgs. 152/2006. Analogamente, il nuovo d.lgs. 116/2020, pur avendo provveduto a introdurre le disposizioni sul nuovo RENTRI, non ha provveduto ad abrogare la previgente disciplina dettata dall'art. 260 bis né le disposizioni dell'art. 260 ter, d.lgs. 152/2006 che riguardano il soppresso SISTRI. Le relative disposizioni restano, dunque, in vigore, ma risultano evidentemente inapplicabili per le ragioni di cui si dirà nel presente commento. Ciò determina inevitabili riflessi sia sul piano sanzionatorio destinato a colpire la «persona fisica» che si renda responsabile delle violazioni contemplate dalle predette disposizioni «inapplicabili», ma anche della «persona giuridica» (rectius, dell'Ente, utilizzando la terminologia «231»), stante l'inapplicabilità dell'art. 25 undecies in parte qua. di Alessio Scarcella |
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