Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Ven, 20 Giu 2025
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2025
ANNO 2024
ANNO 2023
ANNO 2022
ANNO 2021
ANNO 2020
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005


LE NOTIZIE


22 maggio 2025 (ud. 18 febbraio 2025) n. 19096 - sentenza - Corte di cassazione - sezione V penale* (L'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 al fine della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, oltre al compimento del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, richiede l'ulteriore elemento del rapporto qualificato tra l'autore del reato presupposto e l'ente - Il reato deve essere stato commesso, ai sensi dell’art. 5 lett. a), da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso oppure, ai sensi dell’art. 5 lett. b), da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) - Solo in presenza del legame soggettivo tra reo ed ente e di quello teleologico tra reato ed ente è possibile configurare la responsabilità)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:
Rosa Pezzullo - Presidente
Alfredo Guardiano
Renata Sessa
Egle Pilla
Pierangelo Cirillo - Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(A), nato a (…) il (...);
(X) S.r.l.
avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. …, per (A), che ha chiesto di accogliere il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. …, per la "(X) S.r.l.", che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa l'11 luglio 2022, il Tribunale di Milano, per quanto qui di interesse, aveva condannato (A) per i reati di cui agli artt. 416 e 624 - 625 cod. pen., 2635 cod. civ., 40, comma 1, lett. b), e comma 4, D.lgs. n. 504 del 1995 e 49, comma 1, D.lgs. n. 504 del 1995. Aveva altresì inflitto alla "(X) S.r.l." la sanzione pecuniaria per illecito amministrativo, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2635 cod. civ., contestati al (A).
Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, (A) (nella qualità di consulente della "(X) S.r.l.") e i dirigenti della "(W) Spa" (B) (coimputato che non ha impugnato la sentenza di appello), (C) e (D) (in ordine a questi ultimi due si è proceduto separatamente) avrebbero costituito un'associazione per delinquere finalizzata a sottrarre in modo continuativo prodotti petroliferi alla "(W) Spa", prelevandoli abusivamente dal deposito di …, alla cui direzione erano addetti l'(B) e il (C) (capo A).
In attuazione del programma criminoso, l'imputato e i correi avrebbero commesso svariati furti (per un valore complessivo di Euro 350.000,00), per eseguire i quali organizzavano "doppi carichi": uno "ufficiale", effettuato con le autobotti munite di regolari documenti di trasporto, relativi a prodotti regolarmente acquistati e con accisa pagata; l'altro "in nero", relativo a prodotti trafugati e non pagati alla "(W) Spa" (capo B).
Con tali condotte, si sarebbero resi responsabili pure dei delitti previsti dall'art. 2635, commi l e 3, cod. civ., atteso che il (A) avrebbe anche versato agli altri tre somme di denaro, per far compiere loro atti contrari ai doveri inerenti al loro ufficio e all'obbligo di fedeltà (capo C).
Gli associati, infine, in concorso con gli autisti delle autobotti, con le descritte condotte, avrebbero violato anche l'art. 40, comma 1, lett. b), e comma 4, D.lgs. n. 504 del 1995 e l'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 504 del 1995, sottraendo al pagamento delle accise i prodotti rubati, che venivano trasportati anche senza i regolari documenti di trasporto (capi F e G).
La "(X) S.r.l.", in persona del legale rappresentante …, era stata ritenuta responsabile "per non aver impedito ed anzi essersi avvalsa del profitto dei delitti di cui sopra, permettendo che (A) ... organizzasse le condotte criminose indicate e ne riversasse i proventi a vantaggio della società" (capo D).
Con sentenza pronunziata il 30 luglio 2024, la Corte di appello di Milano, per quanto qui di interesse, ha dichiarato l'estinzione di tutti i reati, ad eccezione di quello di cui all'art. 416 cod. pen., rideterminando la pena e riconoscendo al (A) i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In particolare, ha dichiarato estinti per rimessione della querela i reati di furto, ritenendo in essi assorbiti anche quelli di corruzione tra privati, e per prescrizione i reati di cui agli artt. 40, comma 1, lett. b), e comma 4, D.lgs. n. 504 del 1995 e 49, comma 1, D.lgs. n. 504 del 1995.
Ha, altresì, prosciolto la "(X) S.r.l." dall'illecito amministrativo, in relazione al reato di cui all'art. 2635 cod. civ., riducendo la sanzione inflitta all'ente.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, (A) e la "(X) S.r.l." hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso di (A) si compone di due motivi.

3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.
Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato tutti i rilievi critici sollevati dall'appellante, con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni rese da (D) e ai riscontri esterni valorizzati dal giudice di primo grado, né avrebbe valutato la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa.
Secondo tale ricostruzione, i prodotti oggetto di contestazione non sarebbero stati illegittimamente sottratti alla "(W) Spa", ma sarebbero stati da questa attribuiti alla "(X) S.r.l." senza pagamento di corrispettivo, per compensare la scarsa qualità dei prodotti in precedenza forniti, oggetto di specifiche contestazioni.
L'accordo transattivo sarebbe stato raggiunto con il (D), che rappresentava la "(W) Spa", e non sussisterebbe alcun elemento che consentirebbe di affermare che la società fosse all'oscuro di tale accordo.
Tale ricostruzione si basa sul significato da attribuire alle parole "carichi in nero", utilizzate dal (A) e dal (D) nelle loro conversazioni. Con l'espressione "in nero", secondo il ricorrente, dovrebbe intendersi, invero, non l'illegittima sottrazione dei prodotti alla "(W) Spa", ma la mera sottrazione dei prodotti al pagamento delle imposte.
Tale versione alternativa non sarebbe stata adeguatamente valutata dalla Corte di appello, che non avrebbe considerato neppure le prove addotte a sostegno dalla difesa e, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi, dalle quali emergerebbe che la "(W) Spa", all'epoca dei fatti, aveva fornito prodotti di scarsa qualità, la cui commercializzazione, oltre che ad essere oggetto di continue lamentele da parte dei clienti, avrebbe determinato anche un'indagine della Guardia di finanza, che aveva coinvolto i vertici della "(W) Spa".

3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416 cod. pen.
Contest.....

 

Il seguito è riservato agli Abbonati

Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze