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15 maggio 2025 (ud. 26 marzo 2025) n. 18410 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale *(Lesioni gravi commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Posto che nei delitti colposi l'interesse o vantaggio per l'ente non deve riferirsi all'evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta, il criterio di imputazione oggettiva è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale - L'impossibilità di giungere ad una esatta quantificazione di un non irrisorio vantaggio, certo nella sua esistenza, non esclude la responsabilità dell'ente - La colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da
Andrea Montagni - Presidente
Daniela Calafiore
Vincenzo Pezzella
Marina Cirese
Davide Lauro - Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(X) S.p.A.
avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore … in difesa della società (X) S.p.A, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 ottobre 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in data 7 novembre 2022, ha ritenuto la (X) S.p.A. responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, condannandola alla pena pecuniaria di Euro 13.000,00.
La responsabilità amministrativa dell'ente è stata ritenuta in relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., in ragione delle lesioni riportate da un suo dipendente in seguito all'infortunio verificatosi in … il 2 gennaio 2020, che lo rendevano inabile al lavoro per un periodo di 60 giorni.
Del reato, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato ritenuto responsabile … (che ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.), quale amministratore unico della società e datore di lavoro.

1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito il lavoratore, dopo aver ultimato la manutenzione del motore di un nastro trasportatore, si era avviato lungo una passerella, un camminamento pedonale il cui pavimento era costituito da un grigliato metallico che improvvisamente cedeva, facendolo cadere nel vuoto, da una altezza di 5 metri.
Il cedimento è stato attribuito alla protratta assenza di manutenzione, nonostante la passerella di trovasse in un'area esterna, e dunque esposta alle intemperie ed al conseguente, concreto rischio, di deterioramento strutturale.
Il camminamento risultava infatti visibilmente ammalorato (per la presenza di evidenti strati di ruggine), sia all'altezza del punto in cui c'era stato il cedimento, con la caduta del lavoratore, sia in punti diversi (p. 6 sentenza ricorsa).
Il vantaggio conseguito dall'ente - certamente esistente seppur non esattamente quantificabile - è stato collegato al risparmio di spesa derivante dalla sistematica omissione dell'attività manutentiva.
Infine, quanto alla c.d. colpa di organizzazione, la Corte territoriale ha sottolineato la totale assenza di un programma di manutenzione delle passerelle, nemmeno preso in considerazione nel documento di valutazione dei rischi: conseguentemente, il fatto che la società si fosse dotata di un modello di organizzazione nel quale una simile carenza non era in alcun modo rilevat.....

 

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