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27 maggio 2025 (c.c. 12 febbraio 2025) n. 19717 - sentenza - Corte di cassazione - sezione VI penale* (Il sequestro preventivo di cui al comma primo dell'art. 321 cod. proc. pen. è escluso dal novero delle misure cautelari adottabili nei confronti degli enti collettivi indagati ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 - Il sequestro preventivo applicabile nei confronti delle società, la cui disciplina è dettata dall'art. 53 D.lgs. n. 231, è, nonostante la comune denominazione, assolutamente diverso per finalità, ambito di applicazione e regolamentazione dall'omologa misura cautelare disciplinata dal codice di procedura penale - L’art. 53 prevede che oggetto del provvedimento cautelare possano essere solo le cose di cui è consentita la confisca e cioè, secondo quanto dispone l'art. 19 dello stesso D.lgs. n. 231, il solo prezzo o profitto del reato ovvero, quando non sia possibile eseguire la confisca delle cose anzidette, somme di denaro, beni ed altre utilità di valore equivalente)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da
Giorgio Fidelbo - Presidente
Martino Rosati
Benedetto Paternò Raddusa
Pietro Silvestri - Relatore
Ombretta Di Giovine
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
avverso l'ordinanza emessa il 23/09/2024 dal Tribunale di Trani nel procedimento nei confronti della società (X) S.a.s.;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. … difensore della società, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trani ha rigettato l'appello del Pubblico mistero avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non aveva accolto la domanda di sequestro preventivo impeditivo proposta nei riguardi della società (X) S.a.s., di cui sono soci (A) e (B), indagati in relazione al reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. c), e 45 D.lgs. n. 504 del 26.10.1995 per avere destinato ad uso privato, in favore di se stessi e di altri soggetti, quantitativi di carburante agricolo ad aliquota agevolata, sversandolo all'interno delle autovetture oppure cedendolo per uso diverso dall'uso agricolo.
Dal provvedimento impugnato emerge che il procedimento ha ad oggetto anche plurimi reati di corruzione propria contestati a (A) e (B), in concorso con appartenenti delle forze dell'ordine, beneficiari del carburante agricolo.
Il Tribunale ha rigettato l'appello recependo le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari che aveva evidenziato come, da una parte, l'art. 44 del D.lgs. 504 del 1995 preveda la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi utilizzati per commettere le violazione e non anche il sequestro dell'azienda e, dall'altra, che per il reato di corruzione è prevista solo la confisca del .....

 

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