6 maggio 2025 (ud. 14 marzo 2025) n. 16932 – sentenza - Corte di cassazione - sezione II penale* (Il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere alla nomina del difensore dell'ente ex art. 39 d.lgs. 231/2001 a causa del conflitto di interessi, da ritenersi un concreto accertamento del giudice, che, per l'effetto, non ha un onere motivazionale sul punto, ma il divieto di rappresentare l'ente nel procedimento penale non può estendersi anche al rappresentante legale che sia stato indagato o imputato in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione divenuta irrevocabile prima della nomina del difensore)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
Sergio Beltrani - Presidente
Anna Maria De Santis
Ignazio Pardo
Donato D'Auria
Giuseppe Sgadari - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(X) Soc. Coop. a r.l. in persona dell'amministratore unico …;
(Y) S.n.c. in persona del legale rappresentante …;
avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
sentito il difensore … per (Y) S.n.c.. che ha concluso riportandosi ai motivi dì ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti dalle società ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa il 13 febbraio 2023, che le aveva condannate alle sanzioni pecuniarie e interdittive dì giustizia in relazione agli illeciti amministrativi contestati, rispettivamente, ai capi 23 e 30 della imputazione, siccome rivenienti dai reati di cui agli artt. 640-bis e 479 cod. pen., attribuiti ai rispettivi legali rappresentanti, per avere indebitamente ottenuto finanziamenti finalizzati alla realizzazione o ristrutturazione di due frantoi oleari.
La sentenza ha dato atto che nei confronti di …, rappresentante legale della (X) s.c.r.l. e nei confronti di …, rappresentante legale della (Y) S.n.c. erano state emesse, in separati procedimenti, due distinte sentenze di non doversi procedere per prescrizione, entrambe divenute irrevocabili nel 2010 e nel 2011.
Tali rappresentanti legali delle due società, dopo la sentenza di primo grado resa in questo procedimento, avevano nominato, rispettivamente l'Avv. … e l'Avv. … quali procuratori speciali al fine di proporre appello.
Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che i rappresentanti legali citati versassero, rispetto a tali nomine, in una situazione di incompatibilità per conflitto di interessi, dovuta al fatto di essere stati indagati e poi imputati dei reati dai quali erano scaturiti gli illeciti amministrativi contestati alle ricorrenti società.
Sicché, ritenendo violato l'art. 39 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - che impedisce alla persona fisica imputata dei reati da cui dipende l'illecito amministrativo, di partecipare al procedimento rappresentando l'ente - la Corte di merito ha rilevato il difetto di legittimazione dei legali rappresentanti ed ha dichiarato inammissibili gli atti di appello, superando il rilievo difensivo volto a mettere in luce come, al momento della nomina dei difensori di fiducia, entrambi i legali rappresentanti non fossero p.....
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