5 giugno 2025 (c.c. 20 marzo 2025) n. 20902 - sentenza - Corte di cassazione - sezione III penale* (Procedimento penale iscritto a carico di legale rappresentante di società per i delitti di cui agli artt. 110, 416, 452-quaterdecies cod. pen. nonché a carico della società stessa per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001 - Sequestro preventivo dell'intero compendio societario e delle partecipazioni sociali intestate anche ai soci estranei al reato motivato dalla sussistenza degli indizi dei reati e dallo stabile asservimento dell'impresa alla realizzazione degli scopi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti al fine di scongiurare il pericolo, mediante l'adozione del provvedimento cautelare, che il libero esercizio dell'attività di impresa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o comunque agevolare la commissione di ulteriori condotte delittuose della stessa specie)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Luca Ramacci
Aldo Aceto
Alessio Scarcella
Alberto Galanti
Giuseppe Noviello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(A) nato a … il …
avverso l'ordinanza del 17/11/2024 del Tribunale Libertà di Catanzaro.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore … che ha depositato documentazione inerente la società "… S.r.l." e ha concluso chiedendo l'annullamento del sequestro del 20% di quote sociali.
RITENUTO IN FATTO
1. (A) ricorre, quale terzo estraneo, per l'annullamento dell'ordinanza del 17 settembre 2024 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 2 luglio 2024 del Tribunale di Lamezia Terme che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote relative alla sua partecipazione alla società (X) S.r.l. disposto, a fini di futura confisca, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico della predetta società per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecíes, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione ai delitti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. commessi dalla legale rappresentante, ….
1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 452-quaterdecies, comma 5, cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nonché la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni e allegazioni difensive proposte con l'atto di appello.
Lamenta, in particolare, l'omesso esame delle produzioni documentali e delle argomentazioni difensive volte a sostenere la propria estraneità ai fatti commessi quando egli era ancora quindicenne, non avendo mai partecipato alla gestione della società o alla ripartizione degli utili i quali, tra l'altro, non sono mai stati ripartiti tra i soci, bensì destinati a "utile a nuovo esercizio".
1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 452-quaterdecies cod. pen. e 321 cod. proc. pen., la mancanza del fumus commissi delicti, nonché la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni e allegazioni difensive proposte con l'atto di appello. La documentazione prodotta avrebbe consentito al
tribunale dell'appello cautelare di escludere lo stabile asservimento della società ai reati contestati oltre alla carenza degli elementi costitutivi dell'ingente quantità di rifiuti trattati e dell'illiceità del profitto, la tracciabilità dei rifiuti conferiti, la mancanza del periculum in mora.
1.3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla mancanza del periculum in mora e alla natura apparente della motivazione sul punto, nonché la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni e allegazioni difensive proposte con l'atto di appello.
Osserva che a fronte della allegazione di specifici elementi nuovi volti ad escludere l'attualità del periculum, come l'adozione di un organismo di vigilanza, del relativo regolamento e il suo insediamento, il verbale di verifica interna dell'organismo, l'attuazione del modello di organizzazione finalizzato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, alla attivazione di procedure volte a ridurre il fattore rischio di commissione di reati ambientali, contro la pubblica amministrazione, reati societari e altri ancora, la adozione di un manuale di gestione, di un modello ex lege n. 231, cit., e di un codice etico, il Tribunale si è rifugiato dietro formule vuote e astratte, postulando un rischio di reiterazione del reato in considerazione dell'inserimento della società in un più complesso sistema illecito che coinvolgerebbe altre società.
Anche l'affermato pericolo di dispersione delle quote è argomento viziato dalla mancata indicazione di condotte o elementi fattuali dimostrativi di tale pericolo in grado di mettere a rischio la confisca del 22,22% del capitale sociale, per sua natura fungibile e non intrinsecamente illecito, nonché dalla mancata disamina della consulenza tecnica di parte e della relazione dell'amministratore giudiziario dimostrative della solidità dell'assetto societario e della sua capacità economico- finanziaria, anche alla luce del fatturato dall'inizio dell'attività, di gran lunga precedente a quello della consumazione dei reati.
1.4. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 321, 275 e 125 cod. proc. pen., nonché dell'art. 1 Prot. add. CEDU, la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, la motivazione assente in relazione alla lamentata eccessiva protrazione nel t.....
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