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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
L'assenza per l'Ente "corruttore" di un profitto di rilevante entità esclude l'applicazione di sanzioni interdittive e giustifica l'attenuazione della sanzione pecuniaria (Commento a Cass. Pen., n. 9079, 25 febbraio 2013)Interessante decisione della Corte di cassazione che si sofferma, nella vicenda in esame, sull'ambito applicativo della disciplina giuridica del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti in una fattispecie in cui veniva in rilievo un tentativo, riuscito, di corruzione di alcuni funzionari dell'Agenzia delle entrate finalizzato a garantirne una posizione «conciliante» davanti alla giustizia tributaria in pendenza di una controversia fiscale con l'ente. La Corte, dopo aver operato una lucida analisi della questione sotto il profilo della configurabilità della corruzione, conferma la correttezza dell'applicazione della disciplina della responsabilità degli enti nel caso in esame, accertando un errore dell'Amministrazione fiscale, ed annullando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il profitto di rilevante entità per l'ente, con conseguente apertura verso una riduzione della pena e l'eliminazione delle sanzioni interdittive all'ente applicate. Il principio di diritto affermato può così essere sintetizzato: «In tema di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, l'assenza di un profitto di rilevante entità non consente al giudice né l'applicazione di una delle sanzioni interdittive contemplate dal decreto in esame né giustifica l'esclusione della condizione del danno patrimoniale di particolare tenuità che consente di attenuare il rigore sanzionatorio nei confronti dell'ente». di Alessio Scarcella |
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