Le indagini nel procedimento per l’accertamento della responsabilità degli enti
L'art. 55 d.lgs. 231/2001 prevede che il pubblico ministero quando acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo (dipendente da reato commesso dall'ente), debba annotare “immediatamente” nel registro ex art. 335 c.p.p. gli elementi identificativi dello stesso, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo rappresentante, nonché il reato da cui dipende l'illecito. Ovviamente, affinché si possa procedere all'iscrizione, occorre che il p.m. abbia apprezzato quantomeno il fumus della responsabilità dell'ente. Per quanto riguarda l'annotazione, invece, questa va fatta in un fascicolo autonomo rispetto a quello penale relativo al reato presupposto.
L'ente che intende partecipare al procedimento si deve costituire depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente “a pena di inammissibilità” una serie di elementi (denominazione dell'ente e generalità del suo rappresentante; indicazione di difensore e procura; sottoscrizione del difensore; dichiarazione e elezione di domicilio).
Tra gli atti che il p.m. deve prendere in considerazione in fase di indagine vi è l'inoltro dell'informazione di garanzia, che deve contenere l'invito all'ente a dichiarare ovvero eleggere domicilio nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'art. 39, c. 2 (art. 57 d.lgs. 231/01).
Nessun particolare problema, in fase di indagini, pone il tema dell'accertamento del reato presupposto. Più complesso è invece l'accertamento investigativo sul presupposto dell'essere stato il reato commesso nell'“interesse o vantaggio” dell'ente, a mente del disposto dell'art. 5 d.lgs. 231/01. Una questione importante in sede di indagini preliminari è quella dell'applicabilità all'ente di una misura cautelare interdittiva. La norma di riferimento è l'art. 45 d.lgs. 231/01, il quale condiziona l'applicazione di una misura cautelare interdittiva, al pari delle misure cautelari personali, regolate dal codice di rito, all'esistenza del fumus delicti e del periculum in mora. Essa, si caratterizza per la tipicità e per i requisiti di idoneità, adeguatezza, proporzionalità e gradualità, prescritti dall'art. 46 d.lgs.231/01.
Per quanto riguarda l'ammissibilità del giudizio immediato, questa è pacificamente affermata anche dalla relazione governativa al d.lgs. in oggetto.
di Giuseppe Amato
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