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LE NOTIZIE


10 gennaio 2011 (c.c. 26 ottobre 2010) - sentenza n. 234 - Corte di Cassazione - sezione II penale* (enti pubblici economici - applicabilità agli enti della disciplina della responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato anche con riferimento allo svolgimento di funzioni pubbliche proprie degli enti territoriali - trasferimento di funzioni dall’ente territoriale alla società d’ambito costituita in forma di società per azioni - l’attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale riconosciute agli enti pubblici territoriali, come i comuni, non può essere riconosciuta a soggetti aventi struttura di società per azioni e funzione di realizzare un utile economico - pericolo concreto della reiterabilità della commissione di illeciti analoghi a quelli per cui si procede nonostante la nomina di amministratori scelti dalla Regione e l’attività di liquidazione in corso con esercizio provvisorio dell’impresa)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILIBERTO PAGANO - Presidente -
Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere -
Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere -
Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso Tribunale di Enna
nei confronti di:
1) (X) S.p.A.
avverso l'ordinanza n. … del Tribuna della Libertà di Enna del 12/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del PG Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'annullamento con rinvio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Enna, in data 12 maggio 2010, con la quale è stata rigettata la richiesta diretta all'applicazione alla (X) s.p.a. delle misure cautelari della sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e la revoca di quelli già concessi, ed in via subordinata della nomina di un commissario giudiziale per la durata di un anno e dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Enna in data 24 marzo 2010 con cui è stato revocato il sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca, di somme di denaro, beni o altra utilità di (X) s.p.a., fino all'ammontare di euro 8.915.010,88, disposto con decreto del medesimo G.I.P. in data 25 gennaio 2010, a seguito di responsabilità amministrativa per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 2622 c.c., e 61, n. 9 c.p.; o, in via alternativa, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 2621 c.c., art. 61, n. 9 c.p.; art. 110, 2632 c.c., 61, n. 9 c.p.; art. 110, 81 cpv., 640 bis, 61, n. 7 e 9 c.p.; art. 110, 81 cpv., 316 bis, 61 n. 9 c.p.; art. 110, 81 cpv. c.p., 2621 c.c., 61 n. 9 c.p. e dei conseguenti illeciti amministrativi derivanti dai suddetti reati ex art. 24 e 25 ter d.lgs. n. 231/2001.

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