15 luglio 2010 - ordinanza - Tribunale di Pescara Giudice per le indagini preliminari dr. Angelo Zaccagnini* (rapporto tra sequestri e confisca e esigenze satisfattive dei creditori concorrenti – sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca - restituzione in favore della curatela dei beni con le prescrizioni di mantenere separata la contabilizzazione del ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e di mantenere a disposizione del giudice penale che procede le somme ricavate dalla vendita che non venissero distribuite ai creditori o impiegate per spese ed oneri del procedimento fallimentare per l'eventuale confisca)
Il GUP
- letti gli atti del procedimento sopra indicato;
- letta la richiesta del difensore della curatrice del fallimento n° … della SpA (A), dichiarato con sentenza del Tribunale di Chieti in data 16.2.2010, diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di beni mobili ed immobili della società fallita disposto con provvedimento in data 4.11.2009 del GIP del Tribunale di Pescara;
- acquisito il parere del PM, espresso 1'8.7.2010 in senso sfavorevole all'accoglimento dell'istanza,
OSSERVA
Nell'ambito del procedimento penale indicato in epigrafe, risultano contestate varie ipotesi delittuose che vanno - tra le altre - dalla truffa aggravata, alla concussione e alla corruzione. Reati, questi, previsti dagli artt. da 314 a 320 cod. pen., richiamati dal comma 1 dell'art. 322 ter c.p. che, a sua volta, prevede una ipotesi di confisca obbligatoria - anche per equivalente - del profitto o del prezzo dei reati (nella specie, secondo la ricostruzione accusatoria, pari a diverse decine di milioni di euro).
Tra i vari soggetti di cui il P.M. ha richiesto il rinvio a giudizio, figurano:
1) (B), legale rappresentante all'epoca dei fatti della Srl (A);
2) (A) Srl, successivamente dichiarata fallita
La responsabilità di tale ultimo soggetto collettivo, esercente attività sanitaria in regime di accreditamento presso il Servizio Sanitario Regionale, è stata individuata con riferimento agli addebiti sotto riportati, ai sensi del D.leg.vo n.231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni…..:
a) illecito amministrativo di cui all'art. 24 co. 1-2 D. L.vo 231/2001 in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 cpv., 61 nn. 7 e 9, 112 co. 1 n. 1) Cod. Pen. ai danni della Regione Abruzzo perché, non avendo adeguatamente ottemperato all'osservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza e/o, comunque, non avendo adottato ed attuato alcun modello di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, rendevano possibile che (B), legale rappresentante e dominus di (A) s.r.l., commettesse i delitti di truffa aggravata e continuata meglio descritti nei capi 4 e 9 - e da intendersi qui richiamati - nell'evidente interesse della società medesima, traendo dalla condotta delittuosa del proprio amministratore e dominus ingiusti profitti patrimoniali di rilevante entità di € 21.971.050,40 (capo 4) e di € 11.260.002,24 (capo 9), con pari ed ingente danno economico per la regione Abruzzo complessivi € 33.231.052,64.
In Pescara e Chieti luglio – dicembre 2004 – 11 aprile 2005
b) illecito amministrativo di cui all'art. 25 co. 1-3 D. L.vo n. 231/2001 in relazione ai delitti di cui agli artt 81 cpv. e 321 Cod. Pen. perché, non avendo adeguatamente ottemperato all'osservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza e/o, comunque, non avendo adottato ed attuato alcun modello di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, rendevano possibile che(B), legale rappresentante e dominus di (A) s.r.l., commettesse i delitti di corruzione meglio descritti nei capi 22-23 e 49-50 -.....
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