Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Lun, 9 Giu 2025
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2025
ANNO 2024
ANNO 2023
ANNO 2022
ANNO 2021
ANNO 2020
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005


LE NOTIZIE


20 Giugno 2005 - (ud. 25 maggio 2005) - sentenza n. 23189 - Corte di Cassazione - sezione II penale* (società sottoposta ad indagini in ordine alla responsabilità amministrativa connessa alla commissione del reato di truffa aggravata in danno dello Stato - sequestro preventivo di beni sociali acquistati a seguito del finanziamento agevolato ex L. 488/1992 fraudolentemente conseguito - lamentata violazione del diritto di difesa dovendo la procedura adottata garantire il contraddittorio delle parti e la possibilità di intervento del difensore - nomina del difensore assicurata dall’informazione di garanzia o atto equipollente - estraneità nel caso di specie rispetto allo schema di regolamentazione dettato dall’art. 53 D.Lgs. 231/01)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione sezione seconda penale
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Secondo Libero Carmenini Presidente
Dott. Filiberto Pagano Consigliere
Dott. Giuliano Casucci Consigliere
Dott. Franco Fiandanese Consigliere
Dott. Giacomo Fumu Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di
(T) S.p.A. – legale rappresentante ed amministratore unico pro-tempore (ZB)
contro l'ordinanza pronunciata in data 2 marzo 2005 dal Tribunale di Avellino in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliano Casucci;
udito il P.G. dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 2 marzo 2005, il Tribunale di Avellino, in sede di riesame, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di beni della società (T) s.p.a., sottoposta ad indagini in ordine alla responsabilità amministrativa a lei riconducibile in ordine al reato di truffa aggravata.
Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni di natura procedurale, in particolare escludeva che l'avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio (non potendosi considerare "atto" l'udienza ex art. 127 c.p.p.) dovesse contenere le informazioni di cui agli artt. 369, 369 bis c.p.p., alle quali è tenuto a provvedere il pubblico ministero. Nel merito condivideva le argomentazioni sviluppate dal GI.....

 

Il seguito è riservato agli Abbonati

Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze

 





Questo sito NON utilizza cookie di profilazione ma solo cookie per il suo corretto funzionamento e l'analisi aggregata del traffico.