|
PROFITTO CONSEGUENTE DA
Con la sentenza della II sezione n. 26245 del 2022, la Cassazione torna a ribadire che per la determinazione del profitto confiscabile nei confronti di società coinvolti in fatti di corruzione occorre distinguere fra profitto conseguente da un "reato contratto" e profitto derivante da un "reato in contratto" (Cfr. Cass., sez. un., n. 26654/2008). Nel primo caso - in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione - si determina un'immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità (si immagini la cessione di una dose di stupefacente), con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca; nel secondo caso - in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con .....
Il seguito è riservato agli Abbonati Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze
|