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23 dicembre 2021 (ud. 17 dicembre 2021) n. 47010 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale* (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di violazioni finanziarie - l’art. 2 del d.lgs. 231/01 prevede che l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la responsabilità amministrativa in relazione a quel reato non è prevista espressamente da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto illecito - pertanto l'ente potrà essere imputato dell’illecito di cui all’art. 24-ter del d.lgs. 231/2001 per il reato di cui all'art. 416 c.p. qualora vi sia per lo stesso una concomitante imputazione per reati-fine rientranti nel novero di quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 - l'ente risponde non già dei reati-fine ma delle proiezioni patrimoniali del programma criminoso, venendo gli illeciti avvinti dal vincolo associativo, e quindi la responsabilità dell'ente resta limitata all'associazione)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Donatella Ferranti - rel. Presidente
Dott. Salvatore Dovere - Consigliere
Dott. Maura Nardin - Consigliere
Dott. Ugo Bellini - Consigliere
Dott. Francesca Picardi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(...), n. il (...);
(...) S.P.A.;
avverso la sentenza n. … Corte Appello di Brescia, del 10/06/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Donatella Ferranti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per (...); per l'annullamento con rinvio quanto alla determinazione della misura finale della confisca a carico di (...) S.P.A.
È presente l'avvocato (...) del foro di … in difesa di (...) il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato (...) del foro di … è altresì presente in sostituzione dell'avvocato (...) del foro di … (delega orale).
È presente l'avvocato (...) del foro di … in difesa di (...) S.P.A. il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (...) è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Brescia per rispondere di una serie di delitti in materia tributaria nonché del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità indeterminata di violazioni finanziarie.
In particolare, secondo l'ipotesi di accusa, (...) aveva costituito, organizzato e gestito un'associazione per delinquere volta alla commissione di delitti di natura fiscale, attraverso la pianificazione contabile dell'attività, la costituzione di società "cartiere" incaricate di emettere fatture per operazioni inesistenti e fungendo, le stesse, da fittizie intestatarie dei contratti di lavoro nei cantieri della società dello stesso (...); associazione strutturata su tre livelli, al vertice della quale vi sarebbe stata la (...) S.p.A., società appaltatrice di importanti opere pubbliche, al secondo livello la società (...), riconducibile ai coimputati (...) e (...) e, infine, al terzo livello, le società cartiere riferibili ad altri tre coimputati (...), (...) e (...) (tutti giudicati separatamente). All'interno di tale sodalizio, altro coimputato (...), avrebbe poi svolto l'attività di commercialista e di consulente contabile delle società cartiere coinvolte, partecipando, attraverso la prestazione essenziale contributo tecnico-consultivo, al complesso meccanismo fiscale costituente attuazione degli scopi sociali dell'organizzazione. Fatti commessi in (...).

1.1. Con sentenza in data 14/05/2015, all'esito di una istruttoria dibattimentale caratterizzata da numerose testimonianze, dalla trascrizione di intercettazioni telefoniche e dalle produzioni offerte dalle varie parti processuali, nonché da un memoriale con cui (...) aveva reso ampia confessione in relazione ai delitti contestati ai capi B) e C) della rubrica, il Tribunale di Brescia aveva affermato la responsabilità penale dello stesso (...), oltre che del correo (...), in relazione a soltanto alcuni dei reati agli stessi ascritti e segnatamente quanto ad (...), in relazione ai delitti, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art. 2 per avere indicato, nella sua qualità di amministratore della (...) S.p.A. ed al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2008, (fatture annotate per un imponibile di 1.530.880,76 Euro ed Iva 212,185,45) 2009 (fatture annotate per un imponibile di 16.654.398,70 ed Iva 2.931.086,29) e 2010 (fatture annotate per un imponibile di 7.055423,71 ed Iva di 1.3456.019,00), elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti emessi dalle società e per i valori indicati in imputazione (capo B), nonché dall'art. 8 del medesimo decreto, per avere, nella stessa qualità, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti per i valori indicati nei prospetti indicati in imputazione (capo C). (...) era stato condannato in primo grado alla pena di tre anni e di tre mesi di reclusione (con le attenuanti generiche); era stato, invece, assolto dal delitto di associazione per delinquere contestato al capo A) e dal delitto contestato al capo D) della rubrica (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art. 10 quater). Il Tribunale aveva, inoltre, assolto la società (...) S.p.A. con la formula "perché il fatto non sussiste", in relazione all'illecito amministrativo alla stessa contestato al capo R), di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, art. 24 ter, comma 2) e della rubrica. Secondo la contestazione, la responsabilità dell'ente sarebbe scaturita dall'avere commesso, l'(...) quale legale rappresentante, il delitto di associazione per delinquere di cui al capo A), nell'interesse o comunque a vantaggio della società, senza che fossero stati previamente adottati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire delitti della specie di quello contestato al predetto capo.

2. A seguito di impugnazione del pubblico ministero e dello stesso (...), la Corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 14/07/2016, emessa in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò la responsabilità penale di (...) anche per i reati allo stesso ascritti ai capi A) e D) della rubrica, con esclusione, per quanto concerne quest'ultimo delitto, delle compensazioni operate da (...) S.r.l. e (...) S.r.l., e per l'effetto ha rideterminato la pena, in sei anni di reclusione. La Corte territoriale dichiarò le società (...) S.p.A. in persona del curatore fallimentare, responsabili dell'illecito amministrativo alla stessa ascritto, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 24-ter e 10.

2.1. Quanto, in particolare, al delitto contestato al capo A), la Corte territoriale ritenne che fosse stata dimostrata la sussistenza di un reato associativo, realizzato attraverso un consolidato modus operandi attuato nell'ambito di una organizzazione piramidale, costituita allo scopo di realizzare un vantaggio economico per la società (...). In particolare, secondo la Corte territoriale grazie all'utilizzo di alcune società cartiere era stato realizzato uno schema illecito, ripetuto negli anni ed articolatosi attraverso alcuni meccanismi tipici del sistema frodatorio: il primo posto in essere, con la finalità di creare un ingente credito Iva a favore di (...), mediante l'uso di false fatture di acquisto emesse nei confronti di tale società da alcune "cartiere", i cui formali amministratori e gestori di fatto avevano agito secondo le direttive di (...); il secondo consistente nell'emissione, sempre da parte di (...), di false fatture in reverse charge nei confronti delle società cartiere, con la restituzione dell'Iva da parte di queste ultime, al netto dell'aggio del 7%, in denaro contante. Inoltre, la Corte territoriale aveva ritenuto che, in forza di un fittizio contratto di subappalto, i lavori eseguiti nei cantieri di (...) fossero stati effettuati, in realtà, dalle società cartiere, le quali avevano preventivamente assunto la manodopera su impulso di (...); che l'obbligo di pagare i contributi agli operai era stato trasferito, in tal modo, alle società cartiere, le quali lo avevano compensato con il credito Iva conseguito grazie ai falsi acquisti di materiali da parte di (...) e, perciò, con emissione di fatture "ivate"; che (...) doveva rispondere del fatto contestato al capo D) in quanto era stato lui a creare la società (...) tramite due suoi conoscenti, (...) e (...), proprio al fine di abbattere il costo della manodopera; che, ancora, era stato (...) a programmare "a tavolino" il meccanismo di costituzione e di organizzazione delle società in tre livelli; che la manodopera era affidata a (...) ma a beneficio delle esigenze di (...); che, sempre con riferimento al capo D), le società di terzo livello compensassero i contributi per gli operai in base alle false fatture emesse da (...); che quest'ultimo aveva indirettamente rapporti con tutti i consociati, ivi compreso il commercialista delle cartiere, (...), con il quale pure erano stati documentati contatti: e ciò grazie all'intermediazione di (...), (...) e (...). Secondo la Corte territoriale, dunque, le circostanze riportate e le argomentazioni sviluppate relativamente ai reati-fine consentivano di ricostruire congruamente anche la consumazione del reato associativo.

3. La Sezione terza della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15788/2018 rilevava vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1, in quanto la sentenza di appello, su impugnazione del pubblico ministero, aveva affermato la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichia.....

 

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