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Gio, 6 Feb 2025 |
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LA COMPLESSA SORTE DEI REATI DOGANALI E LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI - di Ciro Santoriello, Sostituto procuratore presso il tribunale di Torino
1. Un inammissibile modo di legiferare ha contrassegnato di recente la materia dei reati doganali, con riferimento alle previsioni incriminatrici presenti negli artt. 282 e ss. del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Tale normativa – entrata in vigore quasi cinquant'anni fa e che pare necessitare di una significativa rivisitazione sistematica – era stata interessata, appena 5 anni fa, da un importante intervento di riforma, giacché a seguito del decreto legislativo n. 8 del 2016 la gran parte degli illeciti in materia di contrabbando era stata oggetto di depenalizzazione, salva la permanenza di alcune residuali ipotesi e cioè il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui al comma 1 dell'art. 291-bis e il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all'art. 291-quater del citato decreto n. 43. Gli altri illeciti previsti dalla legge doganale - e in particolare: a) il reato di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, di cui all'art. 282; b) il reato di contrabbando nel movimento delle merci nella di confine, di cui all'art. 283; c) il reato di contrabbando nel movimento marittimo delle merci di cui all'art. 284; d) reato di contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazio.....
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