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7 ottobre 2019 (ud. 10 settembre 2019) n. 41082 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione II penale* (la cancellazione dell’ente, dal registro delle imprese impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata - l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente correlata alla chiusura della procedura fallimentare è assimilabile alla morte dell’imputato - non è importabile nel processo a carico dell’ente per l’accertamento della responsabilità da reato il principio espresso dalla giurisprudenza civile secondo cui la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti pendente societate, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente)




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(…) S.R.L.;
avverso la sentenza del 12/07/2016 della Corte Appello di L'aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Recchione Sandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Viola Alfredo Pompeo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio di entrambe le sentenze di merito e trasmissione degli atti al pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, appellata sia dal Procuratore della Repubblica che dagli imputati, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati (…), (…), (…), (…) e (…) rilevando l'estinzione per decorso dei termini di prescrizione per alcuni dei reati per i quali avevano riportato condanna in primo grado, ovvero il reato di associazione a delinquere ed il reato previsto dall'articolo 640 bis c.p. per il (…) ed il (…) (descritti rispettivamente al capo 1), ed al capo 105) ed il solo reato di associazione a delinquere per la (…), il (…) ed il (…); condannava altresì gli imputati-persone fisiche ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili e confermava la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dalle parti civili (…) e (…), da liquidarsi in separata sede; disponeva la confisca a carico delle società (…) s.r.l. e (…) s.r.l. del denaro che in fase cautelare era stato sequestrato alle persone fisiche (…) e (…) (questa as.....

 

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