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Gio, 6 Feb 2025 |
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OSSERVAZIONI SULLA RILEVANZA DEL VANTAGGIO PER L’ENTE E SULLA QUANTIFICAZIONE DI TALE VANTAGGIO NELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DA REATO COLPOSO - di Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica di Trento
Vogliamo sviluppare alcune considerazioni che la pratica pone all'attenzione dell'interprete chiamato ad applicare la responsabilità amministrativa dell'ente quando reato presupposto è un reato colposo in materia antinfortunistica (articolo 25 septies del decreto legislativo n. 231 del 2001). Ciò, per un verso, con riferimento al collegamento tra il profilo di colpa dell'autore del reato presupposto e la posizione dell'ente in termini di interesse/vantaggio. Infatti, non sembra revocabile in dubbio che talune condotte colpose, pur rilevanti ai fini dell'addebito in sede penale, risultano indifferenti ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo. Ciò, per altro verso, con riferimento al significato ed alla valenza che deve attribuirsi, sempre ai fini dell'illecito amministrativo, al quantum del vantaggio economico derivante per l'ente dalla condotta colposa sottostante. Si tratta, in questo caso, di una tematica cui il sistema normativo attribuisce immediata valenza, con riferimento, per esempio, alla possibile applicabilità delle sanzioni interdittive, in presenza di un profitto di "rilevante entità" , ma che potrebbe, per converso, assumere rilievo anche ai fini della stessa configurabilità dell' illecito amministrativo: ci si deve, infatti, porre la questione se la risibilità o pochezza "quantitativa" del vantaggio derivatone per l'ente, in termini di accelerazione dell'attività produttiva o di risparmio delle spese da impiegare nella dotazione antinfortunistica, possa addirittura riflettersi sull'apprezzabilità di un illecito amministrativo concretamente punibile, anche al di là della previsione normativa della [mera] riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'ente dall'illecito abbia tratto un "vantaggio minimo" (articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo citato). Interesse e vantaggio. Per inquadrare il tema, vale solo ricordare in premessa che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 correla la responsabilità dell'ente al fatto che il reato presupposto sia stato compiuto "nell'interesse o a vantaggio dell'ente". L'interesse o il vantaggio sono criteri alternativi ["o"] , anche se parzialmente interdipendenti, perché l'avere il soggetto agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi, esclude la responsabilità dell'ente anche se questo possa avere avuto un vantaggio [indiretto e fortuito] dall'attività (articolo 5, comma 2, cit.) . L'interesse va valutato ex ante trattandosi di una proiezione prognostica di un vantaggio che può derivarne per l'ente . Il vantaggio va verificato ex post rappresentando, nel concreto, il risultato positivo derivatone per il patrimonio dell'ente. Per fondare la responsabilità, giusta l'alternatività dei criteri [salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2], è sufficiente che se ne accerti la ricorrenza di uno solo. Interesse e vantaggio nei reati colposi. Interesse e vantaggio valgono, come è ormai non controverso, anche per l'illecito di cui all'articolo 25 septies del decreto legislativo n. 231 del 2001, non trattandosi di concetti inconciliabili con la natura colposa del reato sottostante, ma vanno chiaramente intesi correlandoli alla condotta colposa, per lo più omissiva, costitutiva del reato colposo, ossia alla violazione della normativa cautelare, non certo all'evento morte o lesioni derivatone, che non può essere letto – certo non ex post, ma neppure ex ante- come una situazione "vantaggiosa" per l'ente . Più precisamente, interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse e.....
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