E' ancora possibile configurare una responsabilità ex crimine degli Enti in relazione alle falsità commesse dai responsabili della revisione?
Con l'introduzione dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 da parte del D.Lgs. 61/02, i reati societari sono stati inclusi tra quelli presupposto della responsabilità ex crimine degli Enti.
In particolare, alle lett. f) e g) del comma 1 dell'art. 25-ter, vengono formalmente richiamate le fattispecie di reato previste al primo e al secondo comma dall'art. 2624 c.c.
Recentemente, con il D.Lgs. 39/10 - recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”- sono stati abrogati l'art. 2624 del c.c. (art. 37, punto 34) e l'art. 174-bis TUF (art. 40, punto 21).
Il D.Lgs. ha altresì introdotto, all'art. 277, una nuova versione del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (riprendendo, ai comma 1 e 2, il testo del previgente art. 2624 c.c. e, ai commi successivi, con modifiche, le previsioni contenute nell'art. 174-bis TUF).
Il D.Lgs. citato non ha tuttavia modificato la previsione contenuta nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 e specificamente alle lett. f) e g) che, almeno formalmente, continuano a individuare come reati presupposto della responsabilità degli Enti le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2624 c.c.
Non resta dunque che attendere l'intervento risolutorio nomofilattico, che potrà finalmente rassicurare (o, al contrario, allertare) le società di revisione in merito all'avvenuta abrogazione (o meno) della responsabilità ex crimine degli Enti in relazione al reato di falsità commesse in relazioni o altre comunicazioni attestanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di una società, ente o soggetto sottoposto a controllo.
di Sonia Rosolen
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