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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

L’art. 52 del d.lgs. 231/2007: l’equivoco degli organi incaricati del controllo di gestione

La disposizione introdotta dall'art. 52 del d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo pone più di qualche dubbio interpretativo, già sollevato in dottrina. La norma in commento introduce infatti, al comma 1, una locuzione “pericolosa”, in quanto generica ed indeterminata; il novero dei soggetti onerati dagli obblighi in essa contenuti si arricchisce della figura di quelli menzionati come “tutti (i soggetti) incaricati del controllo di gestione comunque denominati”. E' d'obbligo quindi comprendere in via preliminare quale sia il contenuto della prestazione “controllo di gestione”; indi, se a questa sia applicabile la teoria del nomen iuris ovvero, come in questo contesto normativo pare evidente, ci si debba rifare allo svolgimento “di fatto” delle funzioni/mansioni che ne costituiscono l'essenza.

Le funzioni di internal audit e di compliance, laddove considerate parti affidatarie di poteri di “controllo di gestione”, esonderebbero dalle mansioni loro proprie, cioè quelle di “gestione dei rischi aziendali”. Le linee guida sia dell'ABI che di Confindustria in tema di aggiornamento dei modelli ex d.lgs 231/2001, hanno affrontato, seppur sommariamente, questa tematica in riferimento ai reati di riciclaggio. In verità, detti documenti si soffermano dell'OdV nel ripetuto disposto normativo, nulla dicendo a proposito degli altri organi. L'ABI, tuttavia, a pag. 8 della Circolare, precisa che “il dovere di vigilanza sulle norme contenute nel decreto 231/2007 deve essere inteso come vigilanza che ognuno degli organi richiamati dalla norma deve espletare nel proprio ambito di attività senza necessità di produrre inutili duplicazioni di compiti ed attività”.

di Ranieri Razzante

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