Servizio Prevenzione Protezione (SPP) e Organismo di Vigilanza (OdV), tra obbligatorietà e autodeterminazione dell’ente nella nuova dimensione prevenzionale
L'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 (d'ora in poi anche TUS) ha costretto a un difficile lavoro di raccordo tra disposizioni vecchie e nuove: è il caso dei Modelli di Organizzazione e di Gestione introdotti dall'art. 6 d. lgs. 231/2001, ai quali ora si affiancano quelli “antinfortunistici” di cui all'art. 30 d.lgs. 81/2008. Occorre allora verificare il rapporto fra l'Organismo di Vigilanza e il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e, necessariamente, il suo Responsabile.
Appare opportuno evidenziare che il “sistema prevenzionale” si fonda su una diversità strutturale e funzionale dei due organismi, SPP e OdV, chiamati a collaborare e ad interagire nella realtà aziendale e nelle unità produttive in ragione del diverso dna: squisitamente tecnico quello del SPP; summa di saperi eterogenei quello dell'OdV. In ogni caso l'OdV dovrà presentare al suo interno almeno un soggetto in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle concrete attività lavorative.
Riguardo alla delega di funzioni, dall'art. 16 TUS sembra che il datore di lavoro possa delegare quasi tutto, moltiplicando in tal modo le posizioni di garanzia, Resta da chiedersi come si raccordi codesto sistema di responsabilità penale con quello, amministrativo, che impone all'OdV attenzione costante nei confronti dell'organo dirigente. L'equivoco trae origine dalla diversa funzione di alcune figure di riferimento, a seconda dell'ordinamento che le esprime: per il diritto penale del lavoro, il datore di lavoro - primo garante della sicurezza - non coincide necessariamente con l'organo dirigente o gestorio (consiglio di amministrazione, amministratore delegato); per il diritto societario, l'organo deliberativo, quello direttivo-esecutivo e quello di controllo (interno ed esterno sulla gestione sociale) riflettono altrettante posizioni di garanzia, incentrate sulla tutela del patrimonio sociale, sulle ragioni dei creditori e del mercato in generale. Per il principio di non contraddizione dell'ordinamento - che non può punire ciò che impone o consente con altra norma, ovunque collocata - il datore di lavoro che agisca nella duplice veste di garante della sicurezza e del patrimonio sociale è chiamato ad una serie di attività, e quindi di condotte commissive, aventi eterogeneo rilievo sui diversi fronti della medesima dimensione aziendale o d'impresa. Ne discende che le direttive impartite al dirigente ovvero al preposto non vanificano la delega di funzioni in precedenza rilasciata ove l'intervento datoriale scaturisca - a titolo esemplificativo - da criticità aziendali segnalate dal SPP e/o dall'OdV.
di Vittorio Masìa
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