17 ottobre 2023 (ud. 14 settembre 2023) n. 42237 - sentenza - Corte di cassazione - sezione III penale* (Reati ambientali - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Non è consentito che la motivazione in punto sussistenza o meno, in capo agli enti imputati, dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo 6 del d. lgs. 231/2001 e in ordine al requisito dell’interesse o vantaggio in capo agli stessi enti connesso al risparmio di spesa conseguito per effetto del mancato smaltimento regolare del rifiuto possa risolversi in un mero automatismo tra commissione del reato presupposto e responsabilità dell’ente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da Luca Ramacci - Presidente -
Alessio Scarcella
Alberto Galanti - Relatore -
Giuseppe Noviello Enrico Mengoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. (A), nato a … il …;
2. (B), nato a … il…;
3. Società (X) s.r.l., corrente in …;
4. (W) s.r.l., corrente in …,
avverso la sentenza del 02/11/2022 del Tribunale di Rimini
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente alla ditta (X) s.r.l., l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione relativamente agli imputati (A) e (B), il rigetto del ricorso proposto dall'(W) s.r.l.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 02/11/2022, il Tribunale di Rimini condannava (A) e (B) in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/2006 (Capo A), alla pena di euro 1.800,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché le Società (X) s.r.l. e (W) s.r.l. alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.450,00 euro (pari a 150 quote da 103 euro ciascuna) in ordine all'illecito amministrativo da reato di cui all'articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 1), d. lgs. n. 231/2001 (Capo B). Fatti commessi in …, in epoca successiva al gennaio 2017.
2. Avverso tale sentenza gli imputati e gli enti propongono, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Il ricorso di (A) a firma dell'Avv…..
2.1.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, nonostante l'esplicita richiesta delle difese in tal senso verbalizzata, sebbene in via subordinata rispetto alla principale pretesa assolutoria.
Sostiene il ricorrente che, a tutto voler concedere, la condotta del (A) si sarebbe esaurita nell'ottobre del 2015 con |'uscita delle terre da scavo dal proprio cantiere ed affidamento delle stesse, in totale autonomia, al (B).
In ogni caso, anche a voler considerare la data di inoltro della notizia di reato in Procura (3 agosto 2017), trattandosi di reato istantaneo, alla data della sentenza (02/11/2022) il reato sarebbe comunque stato prescritto.
2.1.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla assenza di motivazione a) sulla qualificazione delle terre e rocce da scavo quali rifiuti; b) in ordine alla omessa valutazione, anche in termini critici, della copiosa documentazione fornita dalla difesa; c) in ordine alla ritenuta assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al (A), che aveva conferito la totale gestione delle terre da scavo del cantiere sito in … mediante contratto di appalto, alla società del (B), autorizzata al trasporto dei rifiuti CER 170504; né indicazioni di senso contrario si potrebbero trarre dall'introduzione, per effetto del d.l. 92/2015, del c.d. «produttore in senso giuridico» dei rifiuti, soprattutto in considerazione del fatto che con il d.m. 120/2017 il legislatore ha approntato, specificamente per le terre e rocce da scavo, una definizione autonoma di produttore; d) in ordine alla omessa considerazione del solo (B) quale «produttore» delle terre e rocce da scavo ai sensi del d.m. 120/2017;
2.1.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla condotta di «recupero» dei rifiuti ascritta al ricorrente, in riferimento: 1) all'assenza di motivazione in ordine al contributo causale apportato dall'imputato alla condotta posta in essere dal (B), consistenti nel riempimento - oltre un anno dopo il conferimento delle terre alto stesso - del laghetto sito in …; 2) all'assenza di motivazione in ordine alla stessa conoscenza, in capo al (A), delle operazioni di recupero posto in essere dal (B).
2.2. Il ricorso della società (X) s.r.l. a firma dell'Avv. ….
2.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse o vantaggio in capo all'ente in riferimento alla commissione del reato presupposto, nonché in ordine alla sussistenza di una colpa di organizzazione della società, sia in ragione dell'esiguità del vantaggio (mero risparmio di spesa) che della episodicità del fatto.
La sentenza, inoltre, non spende una parola neppure per affermare la presenza o meno dei modelli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. 231/2001.
2.2.2. IL secondo motivo, con cui lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, è sovrapponibile al motivo avanzato dal (A), di cui al punto 2.1.2.
2.2.3. Il terzo motivo, con cui lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, è sovrapponibile al motivo avanzato dal (A), di cui al punto 2.1.3.
2.2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine: a) alla qualificazione delle terre e rocce da scavo quali rifiuti e non quali sottoprodotti o semplice «terra vergine», escluse pertanto dall'applicazione della normativa sui rifiuti, anche alla luce delle controanalisi eseguite dalla ditta del (B); D) all'inattendibilità delle analisi eseguite da ARPA oltre un anno dopo, peraltro su campioni potenzialmente contaminati dai restanti 3.600 mc di terreno provenienti da altro sito.
2.3. Il ricorso di (B), a firma dell'Avv. ….
2.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione delle terre e rocce da scavo quali rifiuti dei materiali di cui al Capo A), essendosi il giudice limitato a indicare un precedente giurisprudenziale da cui si dedurrebbe che l'onere della prova in ordine alla presenza dei requisiti per considerare come sottoprodotto una sostanza che originariamente è rifiuto incombe sul produttore, senza effettuare alcuna verifica in concreto, pur in presenza di analisi eseguite su richiesta della (W) s.....
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