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4 agosto 2022 (ud. 23 giugno 2022) n. 30685 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione III penale* (In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), d.lgs. 231/2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato - L'onere di autonoma motivazione non può dirsi soddisfatto dalla mera presa d'atto dell'insussistenza ictu oculi di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta da
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RITENUTO IN FATTO
1. La società (...) S.r.l., in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (...), legale rappresentante della (...) S.r.l., in relazione ai reati di cui all'art. 137, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006 (capo A) e all'art. 137, comma 5, d.lgs. 152/2006 (capo B) perché estinti per prescrizione e, in applicazione dell'art. 12, comma 2, lettera d), d.lgs. 231/2001, ha rideterminato la sanzione amministrativa nei confronti di (...) s.r.l. in € 35.000,00.
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