5 aprile 2024 (c.c. 13 febbraio 2024) n. 14047 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione VI penale* (Sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dall’illecito amministrativo di cui all’art. 24, d.lgs. n. 231/2001 in relazione ai delitti presupposto di indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche forniture - Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora da rapportare, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale, alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio - L’incidenza del sequestro finalizzato alla confisca, proprio in considerazione della peculiarità della responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da Giorgio Fidelbo - Presidente -
Maria Silvia Giorgi
Enrico Gallucci
Paola Di Nicola Travaglini
Paolo Di Geronimo - Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da (X) s.r.l. avverso l'ordinanza del 17/1/2023 emessa dal Tribunale di Macerata visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito l'avvocato …, difensore di fiducia di (X) s.r.l., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Macerata, pronunciando in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo del profitto, derivante dall'illecito amministrativo di cui all'art. 24, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai delitti presupposto di indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche forniture.
Tale ordinanza veniva emessa dopo che la prima decisione del Tribunale del riesame era stata annullata, da Sez. 6, n. 40434 dell'11/7/2023, in quanto alla società indagata non era stato garantito il termine minimo di comparizione.
2. Nell'interesse della società ricorrente è stato formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza in re ipsa delle esigenze cautelari sottese al sequestro del profitto del reato.
Evidenzia il ricorrente che, pur essendo stata prodotta documentazione idonea a comprovare la capienza del patrimonio societario e l'insussistenza del rischio di sottrazione del profitto alla eventuale e futura confisca, il Tribunale del riesame aveva ritenuto assorbente il fatto che la confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 ha natura obbligatoria, il che escluderebbe la necessità di vagliare il periculum in mora.
La difesa contesta tale affermazione richiamando i principi affermati da Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, deve sempre contenere la motivazione in ordine alle esigenze cautelari che mira a tutelare.
Né è ritenuto condivisibile l'isolato orientamento giurisprudenziale, superato da pronunce successive, secondo cui la motivazione non sarebbe richiesta nel caso di sequestro finalizzato ad ipotesi di confisca obbligatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata, nel valutare la sussistenza del periculum in mora si è limitata ad affermare che "l'attuale capienza del patrimonio non garantisce nulla sulla concreta possibilità che nelle more del giudizio lo stesso possa essere dissolto", aderendo espressamente all'indirizzo minoritario secondo cui, nei casi in cui è prevista un'ipotesi di confisca obbligatoria, il sequestro può essere legittimamente emesso sulla base del mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. 6, n. 12513 del 23/2/2022, Grandis, Rv.283054).
Tale pronuncia è rimasta isolata, posto che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (tra le tante Sez. 6, n. 32582 del 5/7/2022, Rv. 283619; Sez. 6, n. 20649 del 15/2/2023, Rv. 284757; Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep.2023, Beni, Rv. 284313; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, Martorano, Rv. 284145; Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836; Sez. 6, n. 32582 del 5/7/2022, Guarrera, Rv. 283619).
Si tratta di una conclusione fondata sui principi affermati da Sez. U, n. 36959 del 24/06/20.....
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