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12 luglio 2019 (ud. 9 aprile 2019) n. 30634 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale* (nella responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza di reato il regime dell'interruzione della prescrizione non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e quindi non può che coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione)
REPUBBLICA ITALIANA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 settembre 2017 il Tribunale di Rimini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della (...) s.r.l. per intervenuta prescrizione dell'illecito di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25 septies, comma 2, in relazione al reato di cui all'articolo 590 c.p., commi 2 e 3, commesso da (...), committente dei lavori di risanamento conservativo di un fabbricato; (...), legale rappresentante della (...), impresa affidataria dei lavori; (...), Legale rappresentante della (...) s.r.l., (...), preposto dell'impresa affidataria dei lavori; (...), responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per avere i medesimi, ciascuno nella propria qualità, contribuito a cagionare, con violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, lesioni personali gravi ad (...).
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