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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

Nel patteggiamento tra ente e P.M., l'accordo deve investire anche l'an ed il quantum della confisca (NOTA A CASS. PEN., SEZ. VI, 25 LUGLIO 2024, 30604)

Di rilievo la recente sentenza della Cassazione, che, pronunciandosi in un caso in cui ad essere impugnata era una sentenza di patteggiamento oggetto di accordo tra il P.M. e l'Ente, ha ritenuto che l'accordo sulla pena, concluso senza la determinazione – nell'an e nel quantum – della confisca del profitto dell'illecito commesso dall'ente, non poteva essere recepito dal giudice mediante l'unilaterale determinazione della confisca. La decisione merita di essere segnalata in quanto, dopo una sintetica quanto utile ricognizione delle posizioni dottrinali sul tema e una ragionata esposizione dei precedenti giurisprudenziali – fondamentalmente riguardanti i rapporti tra patteggiamento e confisca nei confronti della persona fisica – pur dando atto dell'esistenza di un isolato precedente in tema di responsabilità amministrativa da reato dell'Ente che ha ritenuto l'obbligatorietà della statuizione della confisca del profitto da parte del giudice nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto, per scelta o per dimenticanza, un accordo sull'an e sul quantum della confisca, ha ritenuto che i principi affermati con riferimento alla possibilità di disporre la confisca nel processo a carico della persona fisica non sono esportabili nel procedimento a carico degli enti senza verificarne la compatibilità con la specificità del sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/2001. In questo senso, nel caso della confisca ex artt. 9 e 19, d.lgs. 231/2001, in considerazione della natura obbligatoria, le parti non potranno concordarne l'esclusione, se non nei casi in cui si ritenga che l'illecito non ha prodotto alcun profitto per l'ente, mentre dovrà sempre rientrare nell'oggetto dell'accordo la quantificazione della misura ablatoria, sia essa diretta o per equivalente. Qualora il giudice ritenga che le parti sono addivenute all'erronea esclusione della confisca, individuando l'esistenza di un profitto derivante dall'illecito, ovvero nel caso in cui ritenga incongrua la quantificazione della confisca, dovrà rigettare l'accordo sulla pena. Viceversa, deve escludersi per la S.C. la possibilità che le parti non si accordino sulla confisca, rimettendone la determinazione al giudice, proprio perché in tal modo il patteggiamento risulterebbe parziale, non comprendendo tutte le sanzioni normativamente previste per l'illecito dell'ente.

di Alessio Scarcella

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