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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
Nessun automatismo tra l'adozione del MOG e la concessione dell'attenuante dell'art. 12, d.lgs. 231/2001 (nota a cass. Pen., sez. III, 23 novembre 2023, 49306)Di particolare interesse è una recente sentenza della Cassazione chiamata a pronunciarsi su un tema sostanzialmente inesplorato nella giurisprudenza di legittimità, in particolare afferente all'individuazione delle condizioni in presenza delle quali l'Ente può legittimamente chiedere (ed ottenere) il riconoscimento della speciale circostanza attenuante prevista dall'art. 12, comma 2, lett. b), d.lgs. 231/2001. Come è noto, infatti, ove, post factum, sia stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), decreto 231, è prevista una diminuzione della pena da un terzo alla metà. Il problema posto – e risolto – dalla sentenza qui commentata attiene all'esistenza di un automatismo o meno nel riconoscimento di tale attenuante, ossia, in altri termini, se l'Ente possa pretenderne il riconoscimento per il mero fatto di aver «adottato» il Modello di organizzazione e gestione dopo il verificarsi del fatto illecito o se, invece, sia necessario un quid pluris a tal fine. Ebbene, la posizione della Cassazione sul tema è chiara e, senza alcun dubbio, condivisibile. Secondo i Supremi Giudici, infatti, non sussiste alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante, che è invece subordinata ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata specificatamente e nel suo complesso. di Alessio Scarcella |
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