L'elusione fraudolenta del sistema aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro
Se il manager apicale compie il reato, non basta dimostrare l'efficace attuazione del modello idoneo e sufficientemente controllato dall'Organismo di vigilanza. L'Ente è prosciolto solo se dimostra che il reato è stato compiuto con elusione fraudolenta del modello (art. 6 co. 1 lett. c).
Nei reati dolosi le linee guioda di Confindustria e la dottrina richiedono che la fraudolenza consista in artifici e raggiri verso il modello.
La Corte d'Appello di Milano, II sez. pen. (marzo 2012, in questa rivista) precisa che la frode deve risiedere nell'inganno (con occulta manipolazione di dati) verso le altre funzioni indicate dal modello.
Ma il vero problema deriva dai reati colposi e segnatamente in materia di sicurezza sul lavoro. A questo proposito dottrina e giurisprudenza segnalano l'incompatibilità dell'esimente. Frodare il modello sicurezza implica un dolo elusivo nella condotta omissiva incompatibile col reato (di evento) non intenzionale.
Insistere nell'affermarne la compatibilità porterebbe al proscioglimento soltanto l'ente che dimostra che il datore di lavoro ha dissimulato dolosamente la disapplicazione del modello sicurezza a prescindere dalla mancanza di intenzionalità di causare un evento infortunistico, ma è indubbio che così si rischierebbe in giudizio che la prova dell'intenzionalità elusiva del modello sia strumentalizzata dall'accusa per provare l'intenzionalità (eventuale) dell'infortunio. La colpa con previsione dell'evento, il dolo eventuale e i reati di omissione dolosa di presidi antinfortunistici restano in agguato. L'articolo propone alcune riflessioni, ma l'argomento resta irrisolto e merita ulteriori approfondimenti.
di Luca Cordovana
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