I destinatari delle norme sulla responsabilità da reato nella giurisprudenza di legittimità
Destinatarie della normativa di cui al decreto legislativo 231/01 sono tutte le persone giuridiche private in senso proprio e cioè le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economica e che acquistano personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001 n. 361, nonché le società di capitali e cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica (le società a base personale e le associazioni non riconosciute). In estrema sintesi, scopo del d.lgs. 231/2001 è quello di configurare un modello di responsabilità il cui destinatario naturale è l'organizzazione pluripersonale, a prescindere dallo schermo formale che la qualifica, ma comunque identificabile come entità distinta dalla persona fisica autrice del reato ed in quanto tale autonomamente individuabile come centro d'imputazione della scelta criminosa.
La dottrina ha costantemente escluso che destinatarie delle norme del d.lgs. 231/2001 siano le imprese individuali. Nel medesimo senso si è espressa inizialmente anche la giurisprudenza di legittimità, seppure una recente ed inaspettata pronunzia della Suprema Corte abbia rimesso in discussione quello che pareva essere un caposaldo. A tale proposito, il tentativo compiuto dai giudici di legittimità di ricondurre le imprese individuali alla nozione di enti forniti di personalità giuridica appare privo di fondamento: il ricorso al termine “enti” e la stessa ratio dell'intervento normativo evocano infatti un'idea di «pluralità» incompatibile con il profilo dell'impresa individuale, la quale non potrebbe dunque essere ritenuta destinataria delle disposizioni del d.lgs. 231/2001 nemmeno quando vanti una struttura organizzativa complessa, operando, ad esempio, per il tramite di institori e con ampi supporti personali e materiali.
Infine, la clausola di esclusione del comma 3 dell'art. 1 non riguarda quegli enti a soggettività privata che svolgono un pubblico servizio (ad es. in regime di concessione), giacché in tali casi la finalità di natura pubblicistica si assomma a quella lucrativa.
di Luca Pistorelli
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