Spunti penalistici per l’indagine e l’accertamento avanti l’Organismo di Vigilanza
L'art. 6 del d.lgs. 231/01 prevede, come è noto, l'istituzione di un organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo, dotato di “funzione inquirente”. Tale organismo, in quanto dotato di “autonomi poteri d'iniziativa”, concorre però alla creazione di un incrocio - definibile “pericoloso”- con il diritto penale. Il legislatore ha infatti lasciato agli operatori ogni considerazione sulle modalità d'azione dell'organismo, fissandone essenzialmente gli obiettivi.
Il ruolo dell'O.d.V, una volta raggiunto dalla notizia suggerisce di procedere con una fase investigativa nella quale l'organismo - edotto della possibile od avvenuta violazione del modello- compie i dovuti approfondimenti.
L'attività principale dell'organismo consiste nel verificare se le condotte serbate dai destinatari del Modello non mostrino, ad esempio, una carenza di conoscenza dei rischi o di formazione o in relazione alle procedure del Modello stesso. Obiettivo principale dell'attività dell'O.d.V (dotato di potere d'indagine interna) è infatti il prevenire il configurasi di una responsabilità amministrativa e civilistica.
Solo quando le condotte sanzionabili saranno sufficientemente chiare l'O.d.V elaborerà la raccomandazione finale da inviare al direttore del personale per le azioni del caso. La precisione del Modello permette all'incolpato di valutare il disvalore della violazione anche alla luce sua chiarezza ed univocità; la cristallizzazione è invece fatto penalistico irrinunciabile e consiste nella certezza per l'incolpato che non dovrà fronteggiare una contestazione diversa da quella che gli viene resa nota con il provvedimento di convocazione per l'audizione ex d.lgs. 231/2001.
di Marco Calleri
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