Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Mer, 11 Giu 2025
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2025
ANNO 2024
ANNO 2023
ANNO 2022
ANNO 2021
ANNO 2020
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005


LE NOTIZIE


LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

La questione dell'ammissibilità della pretesa risarcitoria nel processo penale nei confronti degli enti

Il primo processo di notevole risonanza, anche per le inedite proporzioni, ad affrontare la questione dell'ammissibilità della pretesa risarcitoria nei confronti degli enti è stato il filone milanese incentrato sui reati di borsa contro Tanzi + altri (crack Parmalat). Il Gup del tribunale di Milano, con ordinanza, ha escluso la costituzione muovendo dalla delineazione sistematica della pretesa civilistica all'interno del processo penale alla stregua delle norme di cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. e analizzando la disciplina del d.lgs. 231 per desumerne la netta distinzione tra responsabilità penale, propria della persona fisica apicale, autrice del reato presupposto, e responsabilità amministrativa, propria dell'ente autore dell'illecito derivato, da intendersi come ben distinto dall'altro. Solo all'autore del reato o all'ente che, per conto di questi debba rispondere quale formale responsabile civile, è attribuibile la legittimazione passiva in questione. Ne consegue che la distinzione tra reato dell'apicale, persona fisica, e illecito amministrativo dell'ente impone di non estendere la nozione di reato evocata dall'art. 185 c.p. all'illecito amministrativo determinandosi, al contrario, una commistione, invece, espressamente esclusa proprio dal d.lgs. 231.

La prima pronuncia favorevole, - dopo quella del tribunale di Roma emessa il 21.4.2005 - è del tribunale di Torino (ordinanza del 12.1.2006), con la quale è stata ammessa la costituzione di parte civile muovendo dalla compatibilità tra il procedimento ex 231 e la costituzione di parte civile diretta contro l'ente. In particolare, tutte le norme solitamente scrutinate dai propugnatori della tesi opposta evidenziando l'omesso richiamo alla parte civile, a differenza degli omologhi istituti del codice di rito, non bastano a fondare la tesi contraria all'ammissione posto che il decreto 231 ha istituito una nuova e specifica tipologia di illecito ampliando, quindi, la portata dell'art. 2043 c.c. ora perno dell'azione civile diretta, mentre l'art. 2049 c.c. continua ad esserlo per quella indiretta per fatto degli apicali.

Infine, con ordinanza del 9.7.2009 il GUP del tribunale di Milano, nel processo “TELECOM”, ha ammesso la costituzione di parte civile contro gli enti delineando la responsabilità civile diretta dell'ente ex art. 185 c.p. e 2043-2059 c.c. in dipendenza dell'individuazione, da parte del d.lgs. 231, di un centro di responsabilità colpevole, l'ente, al quale riportare di volta in volta la condotta, l'evento e la sanzione descritti nella normativa.

di Luigi Varanelli

[visualizza l'articolo completo]

LE RIVISTE

L'ULTIMO NUMERO

2 - 2025

Rivista 231 numero 2 del 2025

articoli abstract


TUTTI I NUMERI

RICERCA ARTICOLI

E' possibile filtrare l'elenco degli articoli compilando i campi sottostanti.

Ricerca per ANNO:

Ricerca per AUTORE:

Ricerca per SEZIONE:

Ricerca per TESTO:


INDICE ANALITICO





Questo sito NON utilizza cookie di profilazione ma solo cookie per il suo corretto funzionamento e l'analisi aggregata del traffico.