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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
La questione dell'ammissibilità della pretesa risarcitoria nel processo penale nei confronti degli entiIl primo processo di notevole risonanza, anche per le inedite proporzioni, ad affrontare la questione dell'ammissibilità della pretesa risarcitoria nei confronti degli enti è stato il filone milanese incentrato sui reati di borsa contro Tanzi + altri (crack Parmalat). Il Gup del tribunale di Milano, con ordinanza, ha escluso la costituzione muovendo dalla delineazione sistematica della pretesa civilistica all'interno del processo penale alla stregua delle norme di cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. e analizzando la disciplina del d.lgs. 231 per desumerne la netta distinzione tra responsabilità penale, propria della persona fisica apicale, autrice del reato presupposto, e responsabilità amministrativa, propria dell'ente autore dell'illecito derivato, da intendersi come ben distinto dall'altro. Solo all'autore del reato o all'ente che, per conto di questi debba rispondere quale formale responsabile civile, è attribuibile la legittimazione passiva in questione. Ne consegue che la distinzione tra reato dell'apicale, persona fisica, e illecito amministrativo dell'ente impone di non estendere la nozione di reato evocata dall'art. 185 c.p. all'illecito amministrativo determinandosi, al contrario, una commistione, invece, espressamente esclusa proprio dal d.lgs. 231. di Luigi Varanelli |
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