Riflessioni in tema di composizione dell’Organismo di Vigilanza
Come noto, l'art. 6 d.lgs 231/2001 afferma semplicemente che “il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”, senza declinare in alcun modo tale enunciato. È tuttavia auspicabile che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non appartengano agli organi sociali. Ai fini di una corretta configurazione della composizione, è opportuno che:
• nell'organismo vi siano collaboratori esterni forniti della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità e che dette professionalità devono essere valutate in relazione ai singoli reati che entrano a far parte del catalogo dei reati presupposto;
• che i componenti dell'OdV devono avere adeguati requisiti di indipendenza e di professionalità.
Si ritiene tuttavia che la presenza di amministratori nell'OdV, anziché essere considerata quale ostacolo ovvero limitazione all'indipendenza dell'organismo - garantita dalla collegialità e eterogeneità dei soggetti che vi partecipano - ne accresca la forza, l'autorevolezza, la capacità di conoscere ed accedere, senza ostacoli, alle attività della società.
In ogni caso, la presenza di soggetti “esterni” all'interno dell'OdV è molto importante, tenuto conto che l'idea della composizione mista è del resto la soluzione che - ferma restando la valutazione costi benefici che ciascun ente deve effettuare - meglio risponde alla filosofia del decreto oltre che, in generale, al buon senso. Va da sé, infatti, che la presenza di soggetti esterni nell'ambito di un consesso collegiale costituisce una ricchezza di visione, di professionalità, di tempo da mettere a disposizione della “causa”, di esperienza, di terzietà nella valutazione dei fatti intesa come capacità di vedere le vicende aziendali dall'esterno, senza la “suggestione” che è tipica di chi, ogni giorno, vive e lavora nell'ambito di certi processi.
È inoltre opportuno che l'Organismo di Vigilanza debba potersi avvalere di consulenza (interna ovvero esterna), che lo aiuti, ad esempio, nella fase di progettazione di un nuovo protocollo/flusso di prevenzione e nella pianificazione delle attività di verifica e mitigazione delle anomalie riscontrate.
di Chiara Mancini
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