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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

Misure cautelari e commissariamento. Problemi applicativi

Nel novero delle misure cautelari previste dal d.lgs. 231/2001, la misura del commissariamento dell'ente viene ad essere senz'altro una extrema ratio. La nomina e la prosecuzione dell'attività della società da parte del commissario non costituiscono tuttavia una misura cautelare autonoma, ma integrano una misura sostitutiva di quella interdittiva, con la conseguenza che per la sua applicazione dev'essere realizzata una fattispecie complessa costituita da tutti gli elementi necessari per l'applicazione della misura cautelare interdittiva (previsti dall'art. 45, comma 1) e da quelli aggiuntivi e speciali, necessari per la nomina del commissario.

Sotto l'aspetto della sussistenza dei gravi indizi, non è possibile registrare alcuna peculiarità rispetto all'ordinaria valutazione effettuata sia in sede di misura cautelare personale sia in sede di applicazione di misura nei confronti dell'ente. Occorre far quindi riferimento dagli elementi che la legge delinea come normali presupposti per l'ipotizzabilità di una responsabilità dell'ente e quindi, in primo luogo, la commissione da parte di una persona fisica di un determinato reato, consumato o tentato, il cui titolo sia ritenuto espressamente e tassativamente dalla legge idoneo a fondare la responsabilità dell'ente. Va tuttavia precisato che gli artt. 24 ss. non prevedono l'applicazione di sanzioni interdittive per tutti gli illeciti dell'ente, ma ammettono l'applicazione solo di alcune delle misure interdittive previste dall'art. 9, comma 2, a seconda del tipo di reato cui si ricollega la responsabilità “amministrativa” dell'ente.

La nomina del commissario non pone problemi di particolare portata. Deve ritenersi applicabile alla fase cautelare l'art. 79; nella fase cautelare, a differenza che nel corso dell'esecuzione, il provvedimento di nomina è contestuale alla verifica dei presupposti che giustificano la prosecuzione dell'attività, per cui sarà il giudice della cautela a nominare il commissario (per il periodo pari alla durata della pena interdittiva applicabile), nello stesso provvedimento con cui dispone la prosecuzione dell'attività in luogo della misura interdittiva. A norma dell'art. 15 d.lgs. 231, richiamato dal comma 3 dell'art. 45, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e di Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

di Vincenzo Tutinelli

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