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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Con l'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, è stato inserito nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), poi sensibilmente modificato dall'art. 30 d.lgs. 81/2008 . Si tratta di reati di tipo colposo, in relazione ai quali bisogna stabilire come la responsabilità penale di uno dei soggetti apicali possa fondare una corrispondente responsabilità dell'ente in tema di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (esprimendo l' interesse e il vantaggio una direzione del volere compatibile più con le tradizionali categorie del dolo - intenzionale, diretto, eventuale - che con quella della colpa, caratterizzata proprio dall'assenza di intenti per di più finalisticamente orientati). Inoltre, le difficoltà sono ulteriormente accresciute dalla particolare struttura dei reati colposi fondanti responsabilità amministrativa per l'ente: gli artt. 589 e 590 c.p., pacificamente riconducibili nel novero dei reati di evento (naturalistico).

La colpevolezza dell'ente, pertanto, consisterà in una “colpa di organizzazione”, conseguente alla mancata predisposizione di una struttura organizzativa interna dotata di efficacia preventiva rispetto alla commissione dei reati. Tale particolare tipologia di colpa sussisterà allorché l'ente non abbia adottato il Modello, ovvero abbia adottato Modelli inidonei o, pur avendo adottato Modelli idonei, non ne abbia efficacemente attuato i contenuti prescrittivi, in modo da prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il valore esimente o liberatorio dei Modelli di Organizzazione e Gestione è, se possibile, ribadito dall'art. 30 d.lgs. 81/2008.

Infine, in relazione alla posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p., occorre evidenziare che RSPP e OdV non sono garanti della salute e dell'integrità dei lavoratori nell'accezione penalistica del termine. Il diritto penale del lavoro, ridisegnato dal recente TU, conosce, oramai, figure tipizzate di garanti, alle quali l'interprete non può liberamente associare figure “simili” o “concorrenti”, se non a costo di qualche contorsione: datore di lavoro, dirigente e preposto sono - al momento - gli unici soggetti investiti di posizioni di garanzia in questo ambito.

di Vittorio Masìa

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