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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
Una nuova ipotesi di reato degli enti collettivi: la criminalità informaticaLa legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto una serie di modifiche concernenti i reati in materia informatica. Il testo della legge, oltre alle modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale, ha introdotto nel d.lgs. 231, l'art. 24-bis recante la previsione di nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Oltre alla riscrittura dell' art. 635, la legge 48/2008 ha introdotto nel d.lgs. - in alcuni casi modificandone il contenuto - i seguenti delitti informatici: (i) art. 615-ter c.p., relativo all'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; (ii) art. 615-quater c.p. - che non ha subito modifiche da parte della legge 48 - in merito alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; (iii) art. 615-quinquies che punisce la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico, modificato dalla legge 48/2008 in quanto precedentemente puniva la sola diffusione di programmi e non contemplava i dispositivi; (iv) artt. 617-quater e 617-quinquies c.p., relativi alle intercettazioni - anche attraverso l'installazione di apparati - e all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche; (v) art. 491-bis c.p., riguardante la falsità di un documento informatico; (vi) art. 640-quinquies c.p., introdotto ex novo dalla legge 48/2008, che ha come oggetto la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. di Giuseppe Dezzani |
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