La confluenza dei processi in materia di operazioni tra parti correlate nel Modello Organizzativo
La disciplina delle operazioni con parti correlate è suscettibile di implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001. La disciplina giuridica di tali rapporti è, allo stato, assai frantumata. L'unica norma “cogente” è quella di cui all'art. 71-bis del Regolamento Emittenti CONSOB che, in attuazione della disposizione di cui all'art. 114 TUF, impone alle società emittenti azioni quotate di informare il mercato in ordine alle operazioni con parti correlate. A questa si affiancano un principio contabile internazionale che offre la definizione di parte correlata e il codice di autodisciplina che suggerisce regole di comportamento rispetto alle operazioni con parti correlate.
Per far chiarezza sulla materia, il legislatore italiano, nel dicembre 2004, ha introdotto nel codice civile la disposizione di cui all'art. 2391-bis c.c. (“Operazioni con parti correlate”), attraverso la quale ha conferito una delega alla CONSOB affinché dettasse principi generali utili a disciplinare le operazioni con parti correlate, tanto sotto il profilo informativo, quanto sotto il profilo della correttezza sostanziale. Solo dopo tre anni CONSOB ha evaso la delega, pubblicando il documento di consultazione in data 9 aprile 2008, avente (appunto) ad oggetto la “disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate”. Si intende che l'elusione della disciplina in tema di parti correlate potrebbe favorire la commissione di ipotesi di reato suscettibili di determinare anche la responsabilità della persona giuridica nel cui ambito siano state realizzate.
Nel caso di specie a fronte di un obbligo giuridico (ai sensi della disposizione di cui all'art. 114 TUF) di comunicare al mercato l'effettuazione di operazioni rilevanti con parti correlate - l'avvenuta omessa comunicazione potrebbe essere suscettiva di integrare una forma di artificio, rilevante ex art. 185 TUF.
In questo contesto il ruolo dell'amministratore indipendente assume un'importanza centrale perché, se da un lato egli è il soggetto deputato alla delibera delle operazioni con parti correlate (e comunque all'istruzione ed al controllo della correttezza sostanziale e procedurale delle stesse), dall'altro lato egli è altresì – per prassi - componente privilegiato dell'Organismo di Vigilanza, chiamato cioè (come noto) a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo ed a curarne l'aggiornamento (art. 6 d.lgs. 231/2001).
di Giovanni Paolo Accinni
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