La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività
I (pochi) commentatori che prima della legge 123/2007 si sono chiesti se la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti valesse anche per i reati colposi, sono giunti a ritenerla compatibile solo in presenza di interventi di adeguamento rispetto alla disciplina generale, da attuarsi ad opera del legislatore o dell'interprete. E' pertanto comprensibile il sentimento di delusione conseguente allo sbrigativo innesto nel corpo del d.lgs. 231/2001 dell'art. 25-septies, trattandosi di norma immediatamente precettiva e quindi deprivata di costrutti che tenessero conto del novum.
In ogni caso, la necessità posta dall'art. 25-septies non è tanto quella di verificare la compatibilità della disciplina recata dal d.lgs. 231/2001 con il genus dei reati colposi, quanto quella di investigare le problematiche applicative introdotte in materia specificamente dai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate da violazione antinfortunistica.
Secondo autorevole dottrina, il distinguo operato tra casi di colpa incosciente e casi di colpa cosciente permette di affermare che nella prima ipotesi il reato non debba essere attribuito all'ente. Per contro, nelle ipotesi di colpa cosciente, dal momento che l'agente ha comunque consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di far ottenere un risparmio di costi all'impresa, sarebbe invece configurabile la responsabilità di quest'ultima. Questa tesi pare tuttavia sottovalutare il fatto che l'art. 25-septies fa riferimento ai delitti di omicidio e lesioni colpose aggravate e non già alla mera violazione cautelare in cui si concreta la condotta. È inoltre opportuno cogliere la natura paradossale dell'affermazione per la quale l'evento morte o l'evento lesione possono tradursi in un vantaggio per l'ente o esprimerne l'interesse. Si tratta infatti di eventi che, lungi dal determinare un accrescimento patrimoniale dell'ente o un risparmio di costi, sono generatori di danni di vario genere. Basti pensare alla perdita d'immagine, alla diminuzione del patrimonio di competenze, ai costi connessi alla formazione di un nuovo addetto o a quelli derivanti da un peggioramento delle relazioni industriali. Quanto alla funzionalità dell'evento rispetto all'interesse dell'ente, sarebbe in ogni caso non plausibile ipotizzare che dalla lesione dell'integrità fisica o della vita del lavoratore possano obiettivamente derivare utilità per l'ente.
In estrema sintesi, date le incertezze applicative connesse all'art, 25 septies, ogni rimedio resta affidato alle mani del legislatore, al quale incombe l'obbligo di apportare con tempestività quei correttivi senza i quali la nuova previsione rischia di rimanere lettera morta.
di Salvatore Dovere
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