L’organismo di vigilanza nei gruppi di società
Il dato normativo è chiaro nel definire la necessità che ogni società (dentro o fuori da un Gruppo tipicamente considerato) che decida di dotarsi di un modello organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001, debba avere il proprio modello e, di conseguenza, il proprio Organismo di Vigilanza. Infatti, “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”, come recita il comma primo, lett. b) dell'art. 6, deve essere affidato “ad un organismo dell'ente”. Pertanto, così come non è configurabile un modello organizzativo della capogruppo, esteso sic et simpliciter alle controllate, altrettanto non si può pensare di istituire un “Organismo di Vigilanza di Gruppo”, pena la conseguente inefficacia (e, quindi, sostanziale inutilità) del modello organizzativo.
L'Organismo di Vigilanza è infatti “dell'ente” quando è stato nominato dall'organo direttivo di quello stesso ente (cfr. art. 6, comma primo, lett. a), vigila sul funzionamento del suo modello organizzativo e si interfaccia con gli organi gestionali e di controllo che gli sono preposti.
Un aspetto contiguo a quello della composizione dell'Organismo di Vigilanza di una società appartenente a un Gruppo è quello del rapporto tra gli organismi delle diverse società che, all'interno del medesimo Gruppo, hanno adottato ciascuna il proprio modello organizzativo. Il coordinamento, quindi, dovrà esplicarsi innanzitutto come organizzazione di un “tavolo di lavoro” tra i diversi organismi, che potrà avere una sua propria calendarizzazione e un'agenda di discussione, che ponga a tema gli argomenti propri della vigilanza nel contesto dei Modelli, gli aggiornamenti normativi, la delibazione di eventuali fattori problematici eventualmente emersi dall'operatività e così via.
In un sistema così delineato, in cui al criterio generalizzante dell'interesse dell'ente fa da contraltare il criterio specializzante dell'autonomia societaria, le varie entità del Gruppo debbono considerarsi terze fra loro. Si potrà avere, cioè, l'estensione della responsabilità per illecito amministrativo degli enti nei soli casi in cui vi sia anche, come presupposto, l'estensione della responsabilità penale delle persone fisiche tramite l'istituto del concorso disciplinato dagli artt. 110 ss. del codice penale.
di Ugo Lecis
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