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LE NOTIZIE


9 aprile 2014 (c.c. 12 marzo 2014) n.15904 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione VI penale* (istanza di astensione e dichiarazione di ricusazione dei giudici componenti il Tribunale chiamato a giudicare della responsabilità di amministratori e legali rappresentanti di società in ordine a reati presupposto della responsabilità degli enti avendo i medesimi giudici composto i collegi del Tribunale che avevano rigettato gli appelli proposti dalle medesime società di cui gli imputati erano rispettivi amministratori e legali rappresentanti avverso ordinanza applicativa di misura interdittiva - i giudici del collegio del Tribunale, delibando e confermando quali giudici dell'appello cautelare l'ordinanza che aveva applicato la misura interdittiva alle società per gli illeciti amministrativi derivanti dai reati ascritti agli amministratori, hanno necessariamente vagliato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della commissione di tali reati da parte degli amministratori stessi




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dai signori magistrati:
Dott. Nicola Milo - Presidente -
Dott. Giacomo Paoloni - Consigliere -
Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere -
Dott. Pierluigi Di Stefano - Consigliere -
Dott. Benedetto Paternò Raddusa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. (A), nato a … il …
2. (B), nato a … il … avverso l'ordinanza in data 06/02/2013 della Corte di Appello di Firenze;
esaminati i ricorsi, l'ordinanza impugnata e gli atti ostensibili;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del pubblico ministero in sede (sost. P.G. dott. Piero Gaeta), che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. (A) e (B) sono imputati, in un procedimento cumulativo pendente per il giudizio dibattimentale di primo grado davanti al Tribunale collegiale di Pistoia, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di corruzione, concussione e turbata libertà degli incanti nonché di una serie di tali reati satelliti connessi all'aggiudicazione in favore di società da loro controllate di gare di appalto per lavori urbanistici indette da Comuni ed enti pubblici del Pistoiese.
Nel corso dell'udienza dibattimentale del 4.12.2012 i due imputati hanno rivolto separate ma uguali istanze di astensione al collegio giudicante (presidente dott. Luca Gaspari, giudici a latere dott. Patrizia Martucci e dott. Maria Elena Mele), prospettando una situazione di sopravvenuta incompatibilità (artt. 34, 36 c.p.p.) al giudizio di merito dei componenti del collegio, avendo gli stessi giudici composto i collegi del Tribunale di Pistoia che avevano rigettato, con ordinanze del 22.11.2012 adottate ex art. 52 D.Lvo 231/2001, gli appelli proposti dalle due società di cui gli imputati sono rispettivi amministratori e legali rappresentanti ((X) S.pA., (Y) s.r.l.) avverso la misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. delle Regioni Toscana e Liguria per sei mesi applicata alle due compagini ai sensi dell'art. 9 co. 2 D.Lvo predetto. Nel valutare la gravità indiziaria afferente agli illeciti amministrativi contestati alle due società i tre giudici si sono anticipatamente espressi sulla presunta responsabilità penale dei due imputati amministratori (A) e (B) per i fatti reato integranti la regiudicanda del processo in fase dibattimentale e costituenti ineludibile presupposto degli illeciti amministrativi attribuiti alle due loro società.

2. Con ordinanza in data 11.12.2012 il Tribunale di Pistoia ha respinto le istanze di astensione, deducendo che la prognosi di responsabilità dei due enti societari è (stata) oggetto di un giudizio diverso da quello che investe la responsabilità personale dei soggetti che ricoprono all'interno degli enti le cariche apicali indicate dall'art. 5 D.L.vo 231/2001, perché "il giudizio verso l'ente non si estende fino a comprendere una valutazione di colpevolezza delle persone di cui all'art. 5, come dimostra il dato normativo contenuto nell'art. 8 D.L.vo 231/2001, ove si prevede espressamente l'autonomia della responsabilità dell'ente, che sussiste anche quando non è identificato l'autore del reato". Lo stesso Tribunale ha valutato manifestamente infondata la subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. sollevata dagli imputati, nella parte in cui tale norma non comprende tra i casi di situazioni "pregiudicanti" quello in cui - al pari di quanto avviene in tema di misure cautelari personali - il giudice si sia pronunciato in sede di appello su misure cautelari interdittive nei confronti di enti o società. Ciò perché, come afferma la S.C. (Sez. 6, 23.6.2006 n. 32627, La Fiorita, rv. 235639), "il giudizio di gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari interdittive è fondato su presupposti e requisisti del tutto diversi da quelli per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di persone fisiche".

3. Preso atto della mancata astensione dei membri del collegio giudicante, i due imputati hanno proposto dichiarazioni di ricusazione dei medesimi giudici ai sensi dell'art. 37 c.p.p., deducendo in sintesi che: a) i giudizi cautelari incidentali definiti il 22.11.2012 nei confronti delle due società pertengono a un autonomo procedimento penale, che il pubblico ministero titolare delle indagini ha ritenuto di tenere separato dal procedimento penale genetico in discutibile vanificazione della prevista simultaneità del processo a carico di enti e società; b) i.....

 

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