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LE NOTIZIE


20 ottobre 2011 - sentenza - Tribunale di Milano - sezione X penale* (l’estinzione della società a seguito della sua liquidazione e della sua cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione dell’illecito amministrativo dipendente dal reato e la conseguente improcedibilità dell’azione penale analogamente a quanto avviene nel caso di morte della persona fisica cui sia imputato un reato - in via preventiva, il Pubblico Ministero potrebbe ostacolare la liquidazione e la cancellazione fraudolenta della società mediante il sequestro, anche conservativo, funzionale ad evitare che si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato – l’estinzione del processo non preclude la possibilità per i terzi di far valere autonomamente in sede civilistica il credito risarcitorio maturato nei confronti dell’ente, prima della sua estinzione, ai sensi dell’art. 2495 c.c.)



(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 28 luglio 2010 il Pubblico Ministero in sede avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di … per reati contro la P.A. (corruzione e altro), nonché nei confronti delle società (A) s.r.l., (B) s.p.a. e (C) s.r.l., per gli illeciti amministrativi derivanti da reato di cui d. lgs. 231/01 in relazione ai reati commessi dalle predette persone fisiche. In particolare, alla società (C) s.r.l. veniva contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 d. lgs. 231/01.
Il 28 settembre 2010 alla società (C) s.r.l. veniva notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio.
In data 25 ottobre 2010 la società veniva cancellata dal registro delle imprese a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione.
All'udienza preliminare gli imputati … e le società (A) s.r.l. e (B) s.p.a. definivano la propria posizione con sentenza di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., mentre l'imputato … veniva ammesso al rito abbreviato, a seguito del quale riportava condanna, confermata in appello con sentenza del 25 gennaio 2011.
La società (C) s.r.l., invece, veniva rinviata a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione collegiale con decreto del G.U.P. emesso l'11 gennaio 2011.
In data 11 marzo 2011 la difesa della società (C) s.r.l. depositava istanza ex art. 129 c.p.p. con la quale, rilevata la cancellazione della società dal registro delle imprese, richiedeva pronunciarsi sentenza di proscioglimento, sostenendo che tale vicenda estintiva della società fosse equiparabile, per analogia, agli effetti prodotti dalla morte del reo nel processo penale.
Il Pubblico Ministero, in data 9 settembre 2011, depositava memoria ex art. 121 c.p.p. opponendosi alla richiesta difensiva.

La pubblica accusa rilevava, anzitutto, che la cancellazione della società (C) s.r.l. era avvenuta senza che ne esistessero le condizioni ex art. 2191 c.c.: la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (avvenuta il 28 settembre 2010) aveva preceduto, infatti, tanto la delibera di liquidazione della società quanto la cancellazione della società dal registro delle imprese (avvenuta circa un mese dopo - cfr. punto c della memoria P.M.).
Il P.M. aggiungeva che, in ogni caso, la cancellazione della società era da considerarsi priva di effetti giudici in quanto eseguita fraudolentemente, al solo scopo di eludere la normativa di cui al d. lgs. 231/2001. Lo stesso P.M. si riservava, in sede civile, di chiedere la revoca della cancellazione dal registro delle imprese della società medesima (cfr. punto d della memoria PM).
In fase predibattimentale, il Tribunale, all'udienza del 13.10.2011, respingeva l'istanza della difesa, rilevando che l'opposizione del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 469 c.p.p., era ostativa alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento.
La difesa, pertanto, una volta dichiarato aperto il dibattimento, riproponeva, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. la richiesta di declaratoria di improcedibilità.
Il Pubblico Ministero si è opposto, richiamandosi alle osservazioni già espresse nella memoria del 9 settembre 2011.
La questione demandata al Tribunale è dunque la seguente: se possa farsi luogo a sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'ente per essersi estinto l'illecito amministrativo da reato a seguito della cessazione della società, conseguente alla liquidazione volontaria ed alla cancellazione dal registro delle imprese della stessa, analogamente a quanto avviene, per le persone fisiche, nel caso di estinzione del reato per morte del reo.
Sotto il profilo civilistico, fino alla riforma delle società di capitali e cooperative di cui al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la giurisprudenza di legittimità era unanime nel ritenere che la cancellazione dal registro delle imprese di una società commerciale, di persone o di capitali, avesse un effetto di pubblicità meramente dichiarativa, senza produrre l'estinzione della società stessa, almeno fino a quando fossero rimasti in essere residui rapporti giuridici facenti capo alla società medesima prima della sua cancellazione. Permaneva, pertanto, la legittimazione processuale (attiva o passiva) della società anche dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese ed il processo poteva proseguire nei suoi confronti, nelle varie fasi del processo di merito e di esecuzione.
La giu.....

 

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