|
21 Febbraio 2008 - (c.c. 24 gennaio 2008) - decreto - Corte d’Appello di Genova - sezione I civile* (applicazione mediante delibera CONSOB di sanzione amministrativa per talune operazioni poste in essere in occasione dell’aumento del capitale sociale - legittimazione all’opposizione riconosciuta ai soli soggetti destinatari dell’ingiunzione di pagamento (sanzioni previste dal titolo II della parte V del TUF) - esame dei principi del contraddittorio - distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nella procedura sanzionatoria prevista dall’art. 195 del TUF - esposizione della disciplina del procedimento sanzionatorio prevista dal regolamento adottato da Consob con delibera n. 15086 del 21.5.2006 - riscontrata violazione del principio del contraddittorio nella fase istruttoria avanti l’Ufficio Sanzioni Amministrative)
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione 1° Civile Riunita in Camera di Consiglio in persona di Dott. Vincenzo Ferro Presidente Dott. Maria Teresa Bonavia Consigliere Dott. Glauco Gandolfo Consigliere relatore Ha emesso il seguente DECRETO Sull'opposizione ex art. 195 D. Lgs n. 58/1998 presentata dalla (…) e da (…) avverso la delibera CONSOB n. (…) del (…) Con la citata delibera la CONSOB ha applicato nei confronti di (…) la sanzione amministrativa di Euro 25.823, ingiungendone il pagamento alla società predetta per talune operazioni poste in essere in occasione dell'aumento, nel novembre del 2005, del capitale della società (…) S.p.A. Avverso detta delibera hanno proposto opposizione (…) e la (…) (in seguito …). Va in primo luogo esaminata l'opposizione presentata dal (…) in relazione all'eccepito suo difetto di legittimazione attiva. L'eccezione è fondata. Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, cui questa Corte ha aderito in una recentissima pronuncia, la legittimazione all'opposizione appartiene ai soli soggetti destinatari in concreto dell'ingiunzione di pagamento. Nella specie il pagamento dell'importo della sanzione è stato ingiunto unicamente alla società e non al (…), che rimane perciò privo della predetta legittimazione, senza che assuma alcun rilievo l'obbligo del regresso, posto che in tale giudizio egli potrà formulare ogni deduzione ed eccezione in ordine alla legittimità della sanzione, senza che la pronuncia tra CONSOB e (…) possa nei suo confronti spiegare alcun effetto. Va quindi respinta per difetto di legittimazione l'opposizione proposta dal (…) con compensazione delle spese tra le parti, attesa la ricorrenza di giusti motivi. Va dunque esaminata l'opposizione di (…) e per prima l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 195 D. Lgs n. 58/1995. Secondo (…) lo sdoppiamento della fase istruttoria, attribuita prima alle strutture operative e poi all'Ufficio Sanzioni amministrative comporta che la valutazione delle deduzioni degli interessati, cioè quell'attività che spetta all'organo con funzioni decisorie, viene sostanzialmente affidata a un ufficio istruttorio. Ciò in violazione della norma citata, in base alla quale il procedimento doveva essere disciplinato in modo da dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzio.....
Il seguito è riservato agli Abbonati Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze
|