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Lun, 7 Ott 2024 |
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APPUNTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO: REATI COMMESSI ALL’ESTERO (parte seconda) di Roberto Borasio, avvocato in Torino
Agli effetti dell'analisi e della valutazione del rischio appare irrilevante, inoltre, che il soggetto giuridico autonomo e diverso operante all'estero sia estero anch'esso piuttosto che sottoposto all'ordinamento italiano. Né paiono doversi operare distinzioni, a priori, in ragione della natura e dei contenuti del rapporto corrente tra esso e l'ente. Potrebbe trattarsi di una controparte negoziale in alcun modo collegata all'ente. Potrebbe trattarsi, invece, di soggetto collegato, in ragione di partecipazioni di capitale, di accordi negoziali, di rapporti finanziari ma anche di situazioni di mero fatto tali da porre ugualmente un nesso funzionale con l'ente. Si ritiene che, anche in tali casi, dovendo constare con adeguata evidenza ogni ragione di collegamento, l'analisi e la valutazione del rischio possano essere circoscritte alla sfera dell'ordinaria conoscenza che l'ente abbia delle attività del soggetto operante all'estero, senza alcuna significativa differenza, ancora una volta, rispetto all'ambito e ai contenuti dell'analisi e della valutazione dei contenuti dei rapporti con le medesime categorie di soggetti operanti in Italia. L'analisi e la valutazione del rischio possono risultare peculiari, invece, qualora nell'ambito dell'attività all'estero o con l'estero dell'ente possa configurarsi una condotta strumentale alla perpetrazione del reato (la precostituzione di fondi extra bilancio, ad esempio, la creazione della provvista con la quale corrispondere il prezzo della corruzione o realizzare una delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate previste dall'articolo 184 del Testo Unico della Finanza) invece che, direttamente, un fatto di reato presupposto della responsabilità dell'ente. Le caratteristiche dei sistemi im.....
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