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Mar, 26 Set 2023 |
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APPUNTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO: REATI COMMESSI ALL’ESTERO (parte prima) di Roberto Borasio, avvocato in Torino
L'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi reati pone questioni, talvolta, particolari nei casi in cui l'ente operi all'estero o con l'estero. Quali attività potrebbero concretare il reato? Per quali di esse il reato dovrebbe dirsi commesso nel territorio dello Stato? Per quali, invece, dovrebbe dirsi commesso all'estero? In quali casi l'ente potrebbe essere chiamato a risponderne? Alle domande cui, tipicamente, debbono dare risposta l'analisi e la valutazione del rischio possono aggiungersi, in tali casi, interrogativi ulteriori. L'attività estera può impegnare personale e strutture appartenenti all'ente ma anche soggetti di diritto autonomi e diversi, operanti sia sul territorio nazionale che fuori di esso, variamente in rapporto con l'ente. Non sempre premiato può risultare, in tali casi, lo sforzo di enucleare situazioni paradigmatiche e, quindi, di tipizzare modalità attuative di reato. Per guidare l'analisi e la valutazione del rischio potrebbero occorrere, quindi, direttamente, criteri ricavabili dalle previsioni del Decreto legislativo 231/2001 oltre che del Codice penale. L'articolo 4 del Decreto citato stabilisce che gli enti rispondano anche dei reati commessi all'estero, alla duplice condizione che essi abbiano la loro sede principale in Italia e che ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per.....
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