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SPUNTI DI RIFLESSIONE APPLICATIVI A PARTIRE DALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 20 DICEMBRE 2004 - di Giacomo Cardani, Direzione Affari Legali Fininvest



Il presente scritto, partendo dalla disciplina introdotta con il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2004, vuole essere un tentativo di cogliere alcuni spunti applicativi nonché di formulare alcune riflessioni a tutti gli operatori che si cimentano con tale materia.
Ho ritenuto interessante prendere in considerazione l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dott. Secchi del Tribunale civile e penale di Milano (Ordinanza 20 settembre 2004 n. 30382-03) in quanto offre numerosi spunti di analisi e di riflessione.


1. Soggetti apicali e interesse dell'ente

La vicenda presa in esame ha per oggetto un caso di corruzione aggravata nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti.
Nell'ascrivere gli illeciti amministrativi il giudice per le indagini preliminari ha contestato all'ente quanto segue:
A) illecito amministrativo di cui agli artt. 25 comma 3 D.Lvo 231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321, 319 – bis c.p. perchè l'ente non avendo predisposto prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e comunque non avendo adeguatamente vigilato sull'inosservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati – rendeva possibile che in concorso fra loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso più soggetti con funzioni diverse e appartenenti a società facenti parte dello stesso gruppo ponessero in atto una attività corruttiva al fine di violare l'imparzialità nell'aggiudicazione di alcune gare di appalto.
B) illecito amministrativo di cui agli artt. 24 commi 1 e D.Lvo. 231/2001 con riferimento agli articoli 81 cpv c.p., c.p. 110. c.p. e 640 II comma n. 1 c.p., in relazione all'art. 61. n. 7 c.p., perché non avendo predisposto prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e comunque non avendo adeguatamente vigilato sull'inosservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati – rendeva possibile che in concorso fra loro, più soggetti di cui alcuni sottoposti alla direzione e vigilanza, procurassero un ingiusto profitto alla società di appartenenza, inducendo in errore un Comune.

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio degli illeciti contestati, tuttavia è importante sottolineare ai fini della nostra disamina che con riferimento all'illecito di cui al nostro precedente punto A è stato rilevato che al momento della commissione del fatto il funzionario della società rivestiva in seno alla società una posizione apicale ex. articolo 5, comma I lettera a) del D.L.vo 231/2001 e che lo stesso avesse agito nell'interesse della società da lui gestita nonché nell'interesse delle ulteriori società del gruppo di cui la stessa faceva parte.
L'illecito contestato alla lettera B vedeva invece coinvolti sia soggetti apicali che soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi.
Due sono i rilievi di nostro interesse:
Il Giudice delle Indagini Preliminari ha contestato non tanto – e non solo - l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza di cui all'art. 7 comma 1, ma soprattutto la complice partecipazione dei soggetti in posizione apicale.
L'attività di indagine ha evidenziato la sistematicità con la quale le persone ai vertici.....

 

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