26 gennaio 2024 (ud. 20 ottobre 2023) n. 3211 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione V penale* (Nel processo per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal d.lgs. n. 231/2001 che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa, ciò che induce a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica - L'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi un'applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Rosa Pezzullo - presidente -
Irene Scordamaglia
Pierangelo Cirillo
Rosaria Giordano - relatore -
Elena Carusillo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: (...) nato a … il … (...) nato a … il …
(...) nato a … il …
(X) S.R.L. avverso la sentenza del 05/05/2022 della Corte Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
il collegio dà atto che è pervenuta, in data 13/10/2023 a mezzo PEC, memoria difensiva a firma dell'avv. …;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume, che prende atto della memoria depositata a mezzo PEC in data 13/10/2023 dal difensore dei ricorrenti e si riporta alle conclusioni già indicate nella requisitoria depositata, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili relativamente al ricorso nell‘interesse di (X) S.R.L.;
udito per gli imputati l'avv. … il quale insiste per l'accoglimento del ricorso anche rispetto a quanto evidenziato nella memoria del 13/10/2023;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati (...) e (...) per il delitto di cui ai capo A) per intervenuta prescrizione, rimodulando il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nella restante parte la pronuncia di condanna di primo grado.
2. Avverso la richiamata sentenza hanno proposto, innanzi tutto, ricorsi per cassazione di analogo tenore, mediante il comune difensore di fiducia avv. …, gli imputati (...), (...) e (...), affidandosi ad otto motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 191, 405, 406, 407 cod. proc. pen. Censurano, inoltre, sempre attraverso tale motivo, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen.
La doglianza, reiterata sin dal giudizio di primo grado e sempre disattesa dai giudici di merito, si fonda sulla circostanza che la consulenza tecnica del perito nominato dal Pubblico Ministero, Ing. ..., sarebbe stata depositata dopo la scadenza del termine, già prorogato, di conclusione delle indagini, senza che, peraltro, la conseguente decadenza potesse essere elusa introducendo il ... come teste nel dibattimento.
Si assume dunque la nullità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto, per un verso, che tale termine non era decorso alla data di consegna dell'elaborato peritale poiché le indagini preliminari relative alle notizie di reato avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 407, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in ragione della particolare complessità delle investigazioni, e, per un altro, che, ad ogni modo, sulla consulenza tecnica si era incardinato il contraddittorio nel corso del dibattimento mediante l'esame del ... nella veste di teste.
Sotto il primo profilo, l'errore nel quale sarebbe incorsa la pronuncia impugnata si sostanzierebbe nell'aver rimodulato il termine per la conclusione delle indagini senza che né il Pubblico Ministero né il G.I.P. avessero mai fatto riferimento alla particolare complessità delle stesse.
In secondo luogo, il tardivo deposito della consulenza, per questo inutilizzabile, non avrebbe potuto essere superato, anche in conformità ai principi espressi nella giurisprudenza di legittimità, attraverso un surrettizio esame dibattimentale del consulente.
Evidenziano infine i ricorrenti la decisività della consulenza dell'Ing. ... per la loro condanna rispetto al capo C), avendo sia il Tribunale che la Corte d'appello fatto più volte riferimento a tale elaborato per assumere la violazione del segreto industriale avvenuta con la realizzazione della macchina lavatappi ... di (X) rispetto a quella modello … di ....
2.2. Mediante il secondo motivo i ricorrenti (...) e (...) deducono, in relazione al capo A) dell'imputazione, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 615-ter cod. pen., nonché correlato vizio di motivazione e travisamento della prova risultante dalla sentenza e dalla consulenza del perito ... del 12 giugno 2014.
Lamentano, in particolare, che la pronuncia impugnata ha erroneamente ritenuto la loro condotta - che si era in realtà concretizzata nell'utilizzo di pc e di supporti di hardware contenenti back-up personali atteso che erano autorizzati a lavorare anche al di fuori dell'ufficio - riconducibile al delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico sanzionato dall'indicata norma incriminatrice.
2.3. Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti (...) e (...) denunciano, sempre con riferimento al capo A) dell'imputazione, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 615-ter cod. pen. e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché correlato vizio di motivazione e travisamento della prova evincibile dalla sentenza e dalla consulenza del perito ... del 12 giugno 2014.
Secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale avrebbe travisato, così violando il principio che governa l'accertamento della responsabilità in sede penale secondo il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, le risultanze della consulenza tecnica del ..., il quale si era limitato ad ipotizzare, e non già ad affermare con certezza, la copiatura da parte del (...) di n. 500 file nei giorni tra il 27 e il 28 febbraio 2014, evidenziando che erano stati solo aperti perché non vi sarebbe stata alcuna possibilità di leggerli considerato il limitato lasso temporale.
2.4. I ricorrenti (...) e (...), con il quarto motivo lamentano, ulteriormente, con riguardo al medesimo capo A) dell'imputazione, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 615-ter cod. pen., nonché vizio di motivazione e travisamento probatorio risultante dalla sentenza impugnata e dalla consulenza del perito ... del 12 giugno 2014 e da altri atti del procedimento elencati a p. 62 del ricorso, ossia gli allegati da n. 16 a n. 25.
Segnatamente deducono, a riguardo, un travisamento da parte della Corte d'Appello delle affermazioni del consulente tecnico, realizzato omettendo di considerare una serie di elementi, ovvero: i file creati sui pc assegnato in uso esclusivo al (...) non erano riconducibili a progetti di macchinari ... bensì al timbro aziendale da realizzare, al contratto di locazione del capannone di … e alla registrazione del dominio di (X); per creare tali file era stato utilizzato un programma come Autocad non in dotazione a ... ma scaricabile da Internet; alla ... erano usati programmi di progettazione diversi da Autocad; i nomi dei file cancellati dal PC in dotazione al (...) quando lavorava in ... riguardavano la realizzazione della futura sede della (X); non era stato dimostrato che l'elaborazione dei file in questione fosse avvenuta direttamente sul PC dei ricorrenti senza recuperare, come del resto non era necessario, alcun elemento dalla banca dati di ...; non era emerso che agli imputati fosse vietato abbozzare, al di fuori dell'orario di lavoro, idee e progetti in previsione della fuoriuscita da ....
Assumono in particolare i ricorrenti che gli evidenziati elementi sarebbero incompatibili con la ricostruzione operata in fatto a p. 27 della sentenza impugnata e, ove fossero stati considerati, avrebbero condotto ad un risultato diverso, talché l'accertamento della loro responsabilità penale sarebbe il risultato di un travisamento probatorio. Analogamente, non sarebbe stata dimostrata la copia dei 500 file di ... aperti dal (...) tra il 27 e il 28 febbraio 2014, atteso che nessuno di essi era stato rinvenuto sui pc di (X), e si trattava peraltro di file non recenti e rimasti completamente inutilizzati, come confermato dal perito ... nel corso del dibattimento.
Ulteriore travisamento probatorio sarebbe costituito dal fatto che l'offerta commerciale in data 7 febbraio 2014 di un'autoclave ad una cliente corredata del marchio ..., rinvenuta sul pc del (...), era stata fatta su un file ... risalente ad otto anni prima e dunque da tempo in possesso dello stesso imputato, talché non era necessario porre a tal fine in essere un accesso abusivo al sistema informatico di ....
Più in generale i ricorrenti lamentano che, considerati i ruoli che avevano rivestito per lungo tempo in ... (il (...) di direttore commerciale e il (...) di responsabile tecnico) era normale che sui loro PC si trovassero numerosi file relativi alla predetta società e che la prova di un accesso abusivo sarebbe stata raggiu.....
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