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6 aprile 2023 (ud. 27 ottobre 2022) n. 14840 - sentenza - Corte di cassazione - sezioni unite penali* (Messa alla prova - Il procuratore generale presso la Corte di appello è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ai sensi degli artt. 464-bis e 464-quater cod. proc. pen. - Il procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova di cui all’art. 464-bis, cod. proc. pen., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme alla sentenza di estinzione del reato - L'istituto dell’ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta da Margherita Cassano - Presidente -
Patrizia Piccialli
Gastone Andreazza
Rosa Pezzullo - Relatore -
Angelo Capozzi
Emanuele Di Salvo
Aldo Aceto
Sergio Beltrani
Alessandro Centonze

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento
nel procedimento a carico della società (X) s.p.a. avverso la sentenza del 18/12/2019 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Rosa Pezzullo;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e delle ordinanze del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 del Tribunale di Trento, con restituzione degli atti al medesimo Tribunale;
udito il difensore della società (X) s.p.a., avv. …, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del Procuratore generale e, in subordine, il rinvio alla Corte costituzionale per valutare la violazione del diritto di difesa, stante la mancata previsione della messa alla prova nel procedimento contro gli enti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2019, resa con motivazione contestuale, il Tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della società (X) s.p.a, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., per essere estinto l'illecito di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ascritto alla società in relazione al delitto di lesioni colpose gravi contestato al legale rappresentante(…) , per esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.

2. Avverso la suddetta sentenza, comunicata alla Procura generale presso la Corte di appello di Trento in data 23 dicembre 2019, è stato proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento in data 7 gennaio 2020 ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con i quali, sulla premessa che le ordinanze del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 di ammissione alla prova della società non sono state comunicate al suo ufficio, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e delle prodromiche ordinanze di messa alla prova.
In particolare, il ricorrente ha dedotto, con il primo e secondo motivo di ricorso, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione e falsa interpretazione dell'art. 168-bis cod. pen. e degli artt. 62 e ss. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rinvenibile nella sentenza impugnata e nelle ordinanze di messa alla prova, non essendo applicabile agli enti l'istituto della messa alla prova, mentre, con il terzo e quarto motivo di ricorso, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., traducendosi la motivazione delle ordinanze di messa alla prova del 12 marzo 2018 e 12 aprile 2019 in una motivazione meramente apparente.

3. Il ricorso è stato assegnato alla Quarta Sezione.

3.1. Nelle more dell'udienza fissata, il difensore della società (X) s.p.a., avv. …, ha depositato memorie in data 18 gennaio 2022 e 8 marzo 2022, concludendo per l'infondatezza del ricorso del Procuratore generale e la piena ammissibilità della messa alla prova dell'ente, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen.

3.2. Il Procuratore generale in sede ha depositato conclusioni scritte in data 4 marzo 2022, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e le ordinanze di messa alla prova della società (X) s.p.a., con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.

3.3. La Quarta Sezione, con ordinanza n. 15493 del 23 marzo 2022, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rilevando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la legittimazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ad impugnare i provvedimenti riguardanti la messa alla prova e/o la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen. e dipendendo l'esame nel merito del ricorso, circa la legittimità della messa alla prova della società (X) s.p.a., dalla decisione della questione oggetto di contrasto.

4. Con decreto del 28 aprile 2022 il Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, ai sensi dell'art. 618, cod. proc. pen., preso atto dell'esistenza e rilevanza ai fini della decisione del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall'ordinanza di rimessione e ha fissato l'odierna udienza per la sua trattazione.
Con successivo decreto del 30 giugno 2022 il Presidente aggiunto ha disposto la trattazione con discussione orale, richiesta dall'avv. …, difensore della società (X) s.p.a., ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, e dell'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Con note di udienza del 17 ottobre 2022, il Procuratore generale in sede ha illustrato altresì le ragioni a sostegno della inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova agli enti e la conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Trento, con assorbimento degli ulteriori motivi, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e delle ordinanze di messa alla prova della società (X) s.p.a. del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 del Tribunale di Trento, con restituzione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore prosieguo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le questioni di diritto rimesse alle Sezioni Unite possono così di seguito riassumersi: «Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla prova (art.464-bis cod. proc. pen.) e in caso affermativo per quali motivi».
«Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen.».

2. Sulla prima questione rimessa alle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità ha espresso due diversi orientamenti.

2.1. Secondo il primo indirizzo interpretativo, il procuratore generale presso la corte di appello è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento con la messa alla prova e, nel caso in cui non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione, ad impugnare la stessa unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova (Sez. 1, n. 43293 del 27/10/2021, Ongaro, Rv. 282156; Sez. 2, n. 7477 del 08/01/2021, Sperindeo; Sez. 5, n. 7231 del 06/11/2020, dep. 2021, Hoelzi; Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138).
A sostegno di tale opzione interpretativa si evidenzia che l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., non distinguendo e non selezionando per il profilo soggettivo uno specifico ufficio del pubblico ministero, quando indica il "pubblico ministero" quale titolare del potere di impugnazione, non può che indicare anche la legittimazione del "procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello", traducendosi il suddetto riferimento in una formula onnicomprensiva, adottata dal codice di rito ogni qual volta intende assegnare all'uno e all'altro organo un potere di impugnazione concorrente.
Tale interpretazione si fonda sul principio espresso dalle Sez. U. n. 22531, del 31/05/2005, Campagna, Rv. 231056, secondo cui l'art. 570 cod. proc. pen. detta una regola di carattere generale circa il potere del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di proporre impugnazione contro i provvedimenti emessi, nell'ambito dell'ordinario processo di cognizione, dai giudici del distretto, anche quando il pubblico ministero del circondario abbia già compiuto in merito la sua valutazione positiva o negativa.
Tale regola, si sostiene, è da ritenersi ancora valida, pur dopo gli interventi del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, con l'introduzione dell'art. 593-bis cod. proc. pen. e la modifica dell'art. 570, comma 1, cod. proc. pen., disciplinando tali norme i rapporti tra procuratore generale e procuratore della Repubblica, ma solo con riferimento all'appello, lasciando, invece, inalterata la regola generale suddetta per gli altri mezzi di impugnazione e, quindi, anche per il ricorso per cassazione, che viene specificamente in rilievo, nel caso dell'impugnazione dell'ordinanza di ammissione alla prova.

2.1.1. Non paiono discostarsi dall'indirizzo che sostiene la legittimazione del procuratore generale della corte di appello ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova e, comunque, la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova di cui all'art. 464-septies, cod. proc. pen., le decisioni Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020, Betti, Rv. 279744; Sez. 5, n. 5093 del 14/01/20 20, Cicolini, Rv. 278144; Sez. 5, n. 17951 del 01/04/2019, Bonifacio.
In tali pronunce, sebbene non risulti affrontata specificamente la questione relativa al potere di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello, tale legittimazione è stata, tuttavia, implicitamente ritenuta sussistente, essendo stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale avverso la sentenza di estinzione del reato per il positivo esito della prova, per avere il ricorrente dedotto vizi riguardanti il provvedimento di sospensione del processo, che avrebbero potuto essere fatti valere contro quest'ultimo, con l'apposito rimedio di cui all'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.
In tal caso è stato ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di estinzione del reato, di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., può riguardare esclusivamente censure di natura processuale attinenti alla fase del procedimento successiva all'ordinanza di sospensione, ovvero "errores in iudicando", anche sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, mentre non può sindacare l'ammissibilità della richiesta di accesso al rito speciale, essendo tale profilo precluso dall'avvenuta decorrenza del termine entro cui deve essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza di cui all'art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020, Betti, Rv. 279744).

2.2. Il secondo orientamento è sostenuto, invece, dalla sentenza Sez. 6, n. 18317 del 09/04/2021, Stompanato, Rv. 281272, che esclude la legittimazione del procuratore generale presso la corte di appello ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento, anche unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, non essendo espressamente individuato tra i soggetti (imputato, pubblico ministero e persona offesa) che possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.
Secondo tale indirizzo, la natura autonoma del procedimento incidentale di ammissione alla prova, nonché il sistema di impugnazione del provvedimento di ammissione e/o della sentenza ex art. 464-septies cod. proc. pen. portano ad escludere il fondamento del potere di impugnazione del procuratore generale.
Deporrebbero in tal senso i principi affermati dalle sentenze delle Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237, e n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238, che consentono di ricostruire la fase dell'ammissione alla prova come un vero e proprio procedimento incidentale, ispirato alla finalità di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle del tutto e di garantire il massimo favore all'istituto della sospensione con messa alla prova.
L'impugnazione diretta, poi, dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - in deroga al regime dell'impugnazione delle ordinanze emesse in dibattimento, disciplinato in via ordinaria dall'art. 586 cod. proc. pen. - nonché i caratteri sostanziali dell'istituto della messa alla prova, al quale il legislatore guarda con favore, non solo per l'effetto deflattivo, ma anche per la sua finalità di sottrarre al sistema giurisdizionale quelle persone che non abbisognano del trattamento penale tradizionale, tracciano le linee del sistema entro il quale valutare la sussistenza o meno del potere di impugnazione del procuratore generale.
A quest'ultimo l'ordinamento processuale non concede un ampio e indeterminato potere che gli consente di proporre impugnazione in ogni e qualsiasi ipotesi, poiché anche nei suoi riguardi deve trovare applicazione la norma cardine dell'intero sistema, costituita dall'art. 568 cod. proc. pen., che sancisce il principio fondamentale di tassatività delle impugnazioni, nel quadro di quello tradizionale della competenza del pubblico ministero "derivata" da quello del giudice presso il quale è costituito.
Il procuratore generale, nella materia in esame, non è istituito presso il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (e dal quale deriva la competenza in materia di impugnazione), né presso il giudice di merito avente giurisdizione di merito a livello superiore, dal momento che l'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova è impugnabile solo con il ricorso per cassazione.
Il riferimento al "pubblico ministero contenuto nell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., pertanto, non possiede valore dirimente stante la oggettiva ambiguità del dato letterale della norma, suscettibile di dare luogo ad applicazioni differenti, che deve indurre l'interprete, piuttosto che a letture astrattamente plausibili in base ad una interpretazione letterale, ad una interpretazione ragionevole rispetto al sistema procedimentale, funzionale alla finalità di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento.

3. Così delineati i termini del contrasto, ad avviso delle Sezioni Unite deve essere confermato l'orientamento maggioritario, secondo cui il procuratore generale presso la Corte di appello è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ai sensi degli artt. 464-bis e 464-quater cod. proc. pen.

3.1. Prima di dar conto delle ragioni che portano a privilegiare tale soluzione, occorre effettuare un preliminare richiamo ai principi affermati dalla sentenza delle Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, che si è già pronunciata sulla "scarna", ma "non meno problematica" disciplina dei controlli e delle impugnazioni delle ordinanze pronunciate sulla richiesta di messa alla prova, racchiusa nell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.
La norma, infatti, si limita a stabilire che, contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, e che l'impugnazione non sospende il procedimento.
Con la predetta sentenza, le Sezioni Unite - risolvendo il contrasto relativo all'autonoma ricorribilità in cassazione dell'ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta dell'imputato di so.....

 

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