26 ottobre 2022 (c.c. 28 giugno 2022) n. 40563 - sentenza - Corte di cassazione - sezione VI penale (La sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell’ente, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 231 del 2001, non comporta la condanna dell'ente medesimo al pagamento delle spese processuali - La nomina di un commissario giudiziale, a norma dell’art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001, non può essere annoverata tra le sanzioni amministrative applicabili all'ente bensì rappresenta una misura del tutto diversa da quelle, per natura e funzioni, alternativa rispetto ad esse nonché precipuamente volta ad evitarne alcuni effetti collaterali - Il commissariamento costituisce misura sostitutiva delle sanzioni interdittive, diretta ad evitare che l'accertata responsabilità dell'ente si risolva in un pregiudizio per la collettività ogni qual volta la sanzione inflitta dal giudice incida sul servizio pubblico svolto dall'ente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da Giorgio Fidelbo - Presidente -
Martino Rosati - Relatore -
Pietro Silvestri
Debora Tripiccione Paolo Di Geronimo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da 1) (...), nato a (...) 2) (...), s.r.l., in persona del responsabile (...)
avverso la sentenza del 07/12/2021 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti dell'... s.r.l. e per l'inammissibilità del ricorso di (...)
lette le richieste del difensore dell'(...) s.r.l., Avv. (...), che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti ex art. 444, cod. proc. pen., ha applicato a (...) la pena di quattro anni e due mesi di reclusione per i reati di corruzione in atti giudiziari, falsa perizia e turbata libertà degli incanti, in continuazione tra loro, con le attenuanti generiche e del vizio parziale di mente. Gli ha irrogato, altresì, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Sempre su richiesta delle parti, ha applicato alla s.r.l. (...), in relazione all'illecito amministrativo da reato di cui all'art. 25, d.lgs. n. 231 del 2001, la sanzione pecuniaria di 70.000 euro (pari a 200 quote da 350 euro ognuna), oltre all'interdizione per sei mesi dall'esercizio dell'attività, sostituita con la nomina di un commissario giudiziale, ex art. 15, stesso d.lgs.
Ha condannato entrambi, infine, al pagamento delle spese del procedimento.
2. Ricorre avverso tale decisione, per il tramite del proprio difensore, la predetta società, dolendosi della condanna al pagamento delle spese processuali, che violerebbe l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
La sanzione pecuniaria applicata, infatti, ragguagliata a norma dell'art. 135, cod. pen., sarebbe inferiore ai due anni di reclusione, perciò rimanendo al di sotto della soglia entro la quale detta norma di rito - applicabile anche alla materia della responsabilità degli enti da reato, in quanto compatibile - prevede l'esonero dal pagamento delle spese processuali.
3. Impugna l'anzidetta sentenza, per la parte che lo riguarda, anche l'imputato con atto del proprio difensore, sulla base di cinque motivi:
I) violazione degli art. 448, comma 1, 542, commi 1 e 2, e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., con conseguente nullità insanabile della sentenza, perché pubblicata mediante lettura del solo dispositivo, con motivazione riservata, del cui deposito non è stato dato avviso né all'imputato né al suo difensore;
II) violazione dell'art. 34, cod. proc. pen., perché il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver separato d'ufficio il processo per una delle imputazioni elevate al ricorrente, tutte riconducibili alla medesima vicenda processuale, all'esito dell'udienza ha pronunciato, nell'ordine, sentenza di non luogo a procedere per tale imputazione e, quindi, la sentenza di "patteggiamento" oggetto di ricorso, che.....
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