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LE NOTIZIE


21 dicembre 2020 (ud. 3 dicembre 2020) n. 36778 – sentenza – Corte di Cassazione - sezione IV penale* (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro - contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza a condizione che l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito - non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità da parte sua di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività, dalle quali sia scaturito l'evento)




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da
Patrizia Piccialli Presidente
Aldo Esposito
Ugo Bellini
Giuseppe Pavich Relatore
Daniela Dawan
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
(...), nato a (...) il (…);
(...) S.r.l.;
avverso la sentenza del 05/03/2019 della Corte Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Pavich;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mario Maria Stefano Pinelli che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna, in data 5 marzo 2019, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini, in data 17 novembre 2015, aveva assolto (...) dal reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e la (...) s.r.l. dall'illecito amministrativo Decreto Legislativo n. 231 del 2002, ex articolo 25-septies comma 2, rispettivamente contestati come commessi in danno di (...), deceduto in (...). Per l'effetto il (...) veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con pena sospesa, e la (...) s.r.l. veniva condannata al pagamento della sanzione amministrativa di Euro 20.000,00.
Il (...) risponde del reato nella sua qualità di datore di lavoro della vittima e legale rappresentante della (...) s.r.l. da cui il (...) dipendeva; l'infortunio mortale, secondo l'assunto accusatorio recepito nella sentenza d'appello, si sarebbe verificato all'interno dello stabilimento della società mentre il suddetto dipendente lavorava al quadro comandi di un macchinario per la cesoiatura punzonatura di fogli metallici; a un tratto il meccanismo della macchina si inceppava e il (...) si sarebbe introdotto nell'area pericolosa attraverso un cancelletto realizzato abusivamente anziché attraverso l'apposito varco protetto (munito di fotocellule che avrebbero bloccato il funzionamento della macchina); perciò, mentre egli tentava di sbloccare la macchina rimuovendo il materiale che l'aveva inceppata, il carrello di alimentazione ripartiva e travolgeva il (...), cagionandone la morte.
Secondo l'imputazione, formulata non solo a carico del (...) ma anche nei confronti di altri soggetti facenti parte dell'organigramma della società, l'addebito era quello di aver disposto la realizzazione del cancelletto abusivo da cui il (...) era entrato nella zona a rischio del macchinario, laddove, se egli si fosse introdotto in tale area attraverso l'apposito varco munito di fotocellule, il macchinario si sarebbe automaticamente bloccato, consentendo in sicurezza l'operazione di rimozione del materiale che lo aveva inceppato. Alla (...) s.r.l. veniva addebitato il suddetto illecito amministrativo, correlato al reato attribuito al (...) (soggetto apicale), perché commesso nell'interesse e a vantaggio della predetta società mediante l'omissione delle misure di prevenzione previste dalla legge allo scopo di eseguire i lavori in modo più rapido e meno costoso.
Mentre la sentenza di primo grado aveva escluso che fosse stato accertato che il (...) aveva avuto accesso all'area pericolosa passando dal cancelletto realizzato abusivamente, la Corte di merito ha ritenuto acclarato che egli fosse entrato proprio da quest'ultimo varco, non facendo così scattare il dispositivo di sicurezza che avrebbe altrimenti bloccato il macchinario: a tale fine, sono stati risentiti in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale il teste (...) e il perito ing. (...); e, a seguito di tale integrazione probatoria, i giudici d'appello hanno ritenuto che fosse da escludere il malfunzionamento del dispositivo di sicurezza, con conseguente certezza dell'accesso del (...) all'area pericolosa attraverso il varco abusivo. Di ciò, secondo la sentenza impugnata, deve rispondere il (...), nella sua qualità datoriale di garante generale della sicurezza dei lavoratori, avendo egli omesso di vigilare in ordine alla realizzazione del cancelletto e all'utilizzo dello stesso, la cui presenza - osserva la Corte di merito - era ampiamente nota all'interno della fabbrica; sussiste conseguentemente, sempre per.....

 

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