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LE NOTIZIE


10 gennaio 2017 (c.c. 14 ottobre 2016) n. 655 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione VI penale* (traffico illecito di rifiuti - il profitto nel sequestro preventivo funzionale alla confisca è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato al netto di quanto fisiologicamente acquisito per l'opera prestata nell'ambito del rapporto sinallagmatico - qualora non sia possibile individuare il profitto in esame, occorre trarne le dovute conseguenze in ordine all'inattuabilità della confisca, senza che possa da ciò desumersi che l'intero compenso, anche laddove inerisca ad un'attività perfettamente lecita, si configuri come profitto di reato - non può ritenersi che la misura cautelare reale possa avere una latitudine applicativa più ampia di quella del provvedimento ablatorio emesso all'esito del giudizio di cognizione poiché è la disciplina della confisca a cristallizzare l'oggetto del vincolo reale interinale)




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone
nei confronti di:
(...) nato il (...);
(...) S.R.L.;
(...) S.R.L.;
avverso l'ordinanza del 25/09/2015 del Tribunale della Libertà di Frosinone;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Emanuele Di Salvo;
lette le conclusioni del PG. Dott.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, che ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha revocato il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Cassino aveva disposto il sequestro preventivo di beni e/o di somme di danaro riconducibili alla srl " (...)", alla srl " (...)" o a (...), fino alla concorrenza della somma di Euro 363.747,00, in ordine: A) al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 113 e 256 in relazione ad una attività di smaltimento, commercio e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi; B) Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 113 e 259 in relazione ad una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento comunitario n. 259 dell'1-2-1993; C) agli illeciti amministrativi ex Decreto Legislativo n. 231 del 2001, correlati a tali reati.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il profitto derivante dai reati in esame sia stato determinato in maniera non sufficient.....

 

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