|
|||||||||
|
|||||||||
Gio, 30 Mar 2023 |
|
Nella seduta del 19 maggio 2015, il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
In data 19 maggio il Senato ha approvato definitivamente il testo unico recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". La rilevanza di tale novella si rinviene, per quanto attiene la responsabilità amministrativa degli enti, con riguardo al catalogo dei reati presupposto in materia ambientale sul quale l'art. 1, comma 8 del Ddl incide, estendendolo. Anzitutto, occorre premettere che il provvedimento in esame è stato approvato, in un unico testo risultante dall'unificazione di diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare ( A.C. 342 (Realacci), A.C.957 (Micillo) e A.C.1814 (Pellegrino). Tale disposizione va a incidere sul quadro normativo attuale che vede concentrati i reati ambientali - concepiti come reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi, per lo più carattere, contravvenzionale - all'interno del D.Lgs.152/2006 - c.d. Codice dell'ambiente. Lo stravolgimento dell'attuale assetto passa, da un lato, dall'inserimento in un apposito titolo del codice penale (Titolo VI bis, Libro II) di nuove fattispecie a tutela dell'ambiente, dall'altra dalla concezione di tali illeciti come delitti. Si tratta in estrema sintesi, dell'introduzione dei delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo. Da ciò la necessità di un coordinamento della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali contenuta all'art. 1, comma 8 del d.l. che, in questo punto, non ha subito alcuna modifica in sede di esame al Senato. In particolare, tale norma modifica l'articolo 25-undecies, comma 1, D.Lgs. 231/01 aggiungendo tra i reati presupposto: a) il delitto di inquinamento ambientale (violazione art. 452-bis c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) il delitto di disastro ambientale (violazione art. 452-quater c.p.) con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. 452 bis e quater, violazione art. 452-quinquies c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452-octies), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. Ai commi f) e g) sono, quindi, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). L'art. 1, comma 8 modifica, infine, l'articolo 25-undecies, inserendo dopo l'1, il comma 1-bis, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a) delitto di inquinamento ambientale e b) disastro ambientale. Si tratta delle misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la PA, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Si tratta all'evidenza di un aggravamento sensibile della normativa attualmente in vigore, che rende particolarmente pesante non solo in termini economici, ma anche gestionali (attese le gravissime sanzioni interdittive) il rischio delle società di non dotarsi di un adeguato modello di organizzazione e gestione con efficacia esimente della responsabilità dell'ente per l'ipotesi di realizzazione dei nuovi reati presupposto. |