I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: PUNTI FERMI E QUESTIONI CONTROVERSE - III° PARTE - di Sergio Beltrani, Magistrato in Cassazione
(segue)
6. La responsabilità degli enti da omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazioni della normativa antinfortunistica.
L'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231 del 2001 è stato aggiunto (con uno dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti per ampliare il novero degli illeciti costituenti presupposto della responsabilità degli enti) dall'art. 9, comma 1, l. n. 123 del 2007, poi sostituito dall'art. 300, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) .
In verità, l'inserimento dei reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti era già previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c), della legge-delega n. 300 del 2000, ma il legislatore delegato in un primo momento si era determinato diversamente, non esercitando la delega ad hoc.
La disciplina che ne consegue evidenzia immediatamente una grava anomalia.
E' assolutamente pacifico in giurisprudenza che i reati non inseriti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, non possono costituire il fondamento della responsabilità da reato degli enti.
Ciò premesso, in virtù del riferimento testuale (ed insuscettibile di analogia, che si risolverebbe in malam partem, in violazione del principio di legalità) ai soli delitti di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ed a riprova della estrema frammentarietà e contraddittorietà della normativa del settore (lo testimoniano i numerosi interventi operati in sequenza dal Legislatore "a macchia di leopardo" per ampliare il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti, in assenza di un progetto organico), l'interprete può (ed anzi deve) attribuire rilievo, come fonte di responsabilità degli enti, alle sole condotte poste in essere colposamente, ma non anche a quelle (senz'altro più gravi) in ipotesi poste in essere dolosamente (ad esempio, per evocare tematiche di grande attualità nel dibattito giurisprudenziale, a titolo di dolo eventuale), ovvero con coscienza e volontà, che integrerebbero i diversi reati di cui agli artt. 575 e 582 ss. c.p.
Ed a prima vista la lacuna non sembrerebbe poter essere colmata sollecitando l'intervento della Corte costituzionale, che dovrebbe avere carattere "additivo", producendo inammissibilmente effetti in malam partem, in danno degli enti interessati, in violazione del principio di legalità, ed in particolare del corollario della riserva di legge, sancito dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione .
Pur tenendo conto della pa.....
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