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| Mer, 13 Mag 2026 | |||||||||
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SPUNTI DI RIFLESSIONE SULL’ASSOGGETTAMENTO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL D.LGS. 231/01 - di Giovanna Corrias Lucente
Nel corpo di un mio recente intervento (1) - a commento della sentenza della Corte di Cassazione che ha, interpretando il D.Lgs. 231/01, concluso che il suo regime si applichi anche alle società a partecipazione pubblica - avevo lasciato aperto un tema metagiuridico. Condiviso l'impianto esegetico del Supremo Collegio (2), che aveva condotto all'indicato risultato - in contrasto con una diversa interpretazione del Tribunale del riesame (3) - avevo suggerito che tale conclusione meritasse un approfondimento di merito, in quanto esiste: un "pericolo insito nell'assoggettamento al regime della responsabilità amministrativa degli enti", considerato che: "a prima vista appare che l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 andrebbe, se fosse accolta la tesi esposta, a creare un attrito insanabile, per cui lo Stato dovrebbe versare a se stesso le sanzioni pecuniarie" per somme che gli appartengono e applicare misure interdittive ad enti nei quali ripone un diretto e cruciale interesse. Il sistema delle partecipazioni pubbliche in Italia è notoriamente complesso e frutto di una nota evoluzione che trova origine nelle statalizzazioni operate, dal regime fascista in poi, di servizi pubblici o settori essenziali o strategici e, quindi, nel movimento di privatizzazione in controtendenza degli ultimi decenni. Certo è che le società a partecipazione pubblica svolgono attività economiche che lo Stato ha inteso controllare tramite le golden shares, invece che con la forma della pubblicità dell'ente. Ovviamente, ciò comporta due conseg.....
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